Sconto Prestazioni Ambulatoriali: Il TAR Calabria conferma l'inapplicabilità della norma

 

Pubblichiamo la sentenza n. 269 del 28/02/2011 emessa dal Tar Calabria, sez.II, con la quale il TAR medesimo  ha statuito – conformemente a quanto da sempre sostenuto dalla FederLab –  che lo sconto del 20% sulle tariffe di laboratorio previsto dall’articolo 1, comma 796, lett.o) della L.n.296/2006, non è applicabile perché la base di calcolo della percentuale di sconto, ossia il DM del 12.09.2006 (che apoditticamente aveva riadattato il cd Tariffario Bindi DM 12.07.1996, già per l’innanzi annullato), per la parte relativa alle tariffe di laboratorio, è stata annullato con molteplici sentenze del TAR Roma (nn.12977/2007, 12978/2007,2721/2008, 3735/2008),  passate in cosa giudicata, perché confermate dal Consiglio di Stato.

Il TAR Calabria ha confermato, dunque, quanto sempre sostenuto dalla FederLab, ossia che l’annullamento  del DM 12/09/2006 nella parte relativa alle tariffe per le prestazioni laboratorio, di fatto rende inapplicabile la scontistica imposta dalla L. n.296/2006, per essere stata definitivamente espunta dall’ordinamento giuridico, con autorità di cosa giudicata, la base di calcolo su cui il detto sconto avrebbe dovuto essere applicato.

Il TAR Catanzaro, con la stessa sentenza, ha confermato anche un altro fondamentale principio sostenuto dalla FederLab, ossia che ogni determinazione autoritativa dei livelli di prestazioni erogabili e dei correlativi limiti di spesa è illegittima, allorchè non preveda un meccanismo di remunerazione delle prestazioni erogate extra budget, per violazione dell’articolo 8 quinquies, lett d) del Dlgs 502/92, che per l’appunto impone alle Regione di definire criteri di remunerazione delle prestazioni erogate oltre i limiti finanziari stabiliti.

Le strutture provvisoriamente accreditate hanno il diritto di non erogare oltre i volumi finanziari concordati, tuttavia nel caso in cui le stesse rendano prestazioni in esubero rispetto al budget per rispondere alla domanda di assistenza sanitaria della popolazione di riferimento, la Regione è tenuta, a fronte della chiara previsione di cui al citato articolo 8 quinquies lett.d), a prevedere una forma di remunerazione di dette prestazioni – quale la regressione tariffaria unica, non essendo possibile – come precisato dal TAR –  “non remunerare in modo alcuno le prestazioni che siano state doverosamente erogate dagli utenti del servizio”.

 

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