Corte Costituzionale: Costituzionale la norma sullo sconto delle Tariffe

 

La Corte Costituzionale con decisione del 01.04.2009 ha dichiarato ammissibile, ovvero costituzionale, l’art. 1 comma 796 lettera o della Legge 27.12.2006 n° 296 concernente l’applicazione di uno sconto del 20% sulle tariffe di laboratorio, e del 2% sulle tariffe delle altre Branche Specialistiche.

La Suprema Corte ha motivato la decisone ritenendo che:

Giova evidenziare che la costituzionalità della norma non implica giudizi sull’applicabilità della norma medesima, ovvero risultano ancora valide la motivazioni che hanno determinato l’annullamento del Nomenclatore Tariffario Ministeriale  D.M. 12/09/2006 (riproposizione del D.M. 24/07/96 c.d. Bindi) da parte del TAR Lazio.

La sospensione cautelare della sentenza di annullamento del D.M. 12/09/2006 decretata dal Consiglio di Stato sarà riesaminata, a breve, nel giudizio di merito che pende innanzi al Consiglio di Stato medesimo.

Al fine di velocizzare la procedura FederLab Italia muoverà i dovuti passi presso il Consiglio di Stato.

 

Giova, altresì, precisare che lo sconto sulle Tariffe non determina una diminuzione dei Tetti di Spesa assegnati alle Branche Specialistiche (Tetti di Branca) né quelli assegnati alle singole strutture (Tetti di Struttura) , modificando lo sconto solo il volume delle prestazioni erogabili, ovvero con un incremento delle prestazioni medesime determinato dallo sconto del costo unitario della prestazione.

In proposito riportiamo il testo integrale della norma contenuta nel Decreto così detto “Mille proroghe” (Legge n° 31 del 28/02/2008 pubblicata sulla G.U. n° 51 del 29/02/2008):

“la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni (e quindi di eventuale decremento), comunque intervenuto nel corso dell’anno, dei valori unitari dei Tariffari Regionali per la remunerazione delle prestazioni di Assistenza Specialistica, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti (di spesa) indicati, fatta salva la possibile stipula di Accordi Integrativi”.

Pertanto, qualora le Regioni intendessero nuovamente determinare le assegnazioni economiche già attribuite alla Branca di laboratorio dovranno essere attivate dalle Associazioni Regionali aderenti a FederLab Italia gli Atti di Diffida e le eventuali impugnative per richiedere l’applicazione della Legge n° 31/2008.

 

Per quanto concerne la Regione Campania, si ribadisce che la medesima ha già esatto lo sconto decurtando il corrispettivo importo dalle assegnazioni relative ai Tetti di Spesa (pende giudizio intentato da FederLab innanzi al TAR Campania).

Per la citata Regione restano, comunque, invariate le determinazioni già assunte dalle singole Aziende Sanitarie in ordine alle Regressioni Tariffarie già determinate sulla scorta delle assegnazioni economiche attribuite alla Branca di laboratorio, essendo stati garantiti tutti i volumi di prestazioni programmati per la Branca medesima a fronte del Tetto di Spesa decurtato.

 

Clicca qui per visualizzare il testo integrale della Sentenza della Corte Costituzionale [file.pdf]