Nuovo Tariffario Nazionale: Pubblicate le Sentenze del TAR Lazio. Notizie importanti! |
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Il TAR Lazio, con le Sentenze (qui di seguito pubblicate) relative ai ricorsi avverso il D.M. 18 ottobre 2012, avente ad oggetto “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, depositate in data 19 dicembre 2013, si è pronunciato negativamente sulla denunciata illegittimità dell’intero impianto del nuovo Tariffario, ovvero sui criteri di determinazione dello stesso, ma ha ammesso che la tariffa relativa alle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale deve essere annullata nella parte in cui include nella stessa il valore dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, l. 27 dicembre 2006, n. 296. Le Sentenze nella loro motivazione sono assolutamente contraddittorie, illogiche ed immotivate (motivi questi che saranno fatti valere dinanzi al Consiglio di Stato). In buona sostanza, il TAR Lazio pur ammettendo che i dati di costo erano assolutamente risalenti, che il Ministero non ha proceduto all’aggiornamento delle tariffe in ragione dei costi effettivi (così come dallo stesso Ministero dichiarato nell’adempimento istruttorio) , che non ha valutato la congruità degli stessi (dati di costo), che non ha verificato, e quindi documentato, la loro perdurante attualità, ha ritenuto la legittimità delle tariffe in ragione della “eccezionalità della misura e temporaneità della stessa" (si precisa che le tariffe hanno vigenza sino al 31.12.2014) nonché della “nota crisi finanziaria in cui versa il settore della sanità pubblica……”. In effetti, le sentenze sono prive di ragionamenti e/o motivazioni giuridicamente rilevanti, ovvero conformi al dettato normativo in materia di determinazione delle tariffe, ancorchè il relativo procedimento sia stato oggetto di deroga (art. 15, comma 15, D.L. n. 95/2012). Il criterio dei dati di costo disponibili non si può sottrarre all’adeguamento degli stessi ai costi effettivi, né la temporaneità e la eccezionalità della norma (art. 15, comma 15, D.L. n. 95/2012) possono essere recessive rispetto alla necessità di garantire la effettiva remunerazione della tariffa. Principio questo chiarito anche dalla recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Sentenza n. 740/2013) – più volte citata nel ricorso e nelle memorie difensive -, e che il Collegio si è guardato bene dall’esaminare. E’ del tutto palese che le sentenze sono sentenze politiche poiché contengono, senza alcuna ombra di dubbio, motivazioni di carattere esclusivamente politico- economico, anche se evidenziano (e questo è un messaggio preciso nei confronti del Ministero della Salute) che la Commissione, istituita ai sensi dell’art. 15, comma 17, del D.L. n. 95/2012, per la formulazione di proposte di aggiornamento, deve procedere alla approvazione delle stesse, anche in questo caso, in tempi molto ristretti. In quest’ultimo caso, si sta già agendo nei confronti del Ministero della Salute, diffidandolo affinché proceda in tempi ristrettissimi ad aggiornare le tariffe e a confrontarsi con le Associazioni di Categoria. Quindi, per queste ragioni le sentenze saranno oggetto di appello al Consiglio di Stato, anche in ragione della recentissima pronuncia di quest’ultimo (sent. n. 740/2013), secondo la quale “ La pubblica amministrazione se in relazione alla scarsità delle risorse disponibili è libera di non acquistare o ridurre numericamente le prestazioni, non può tuttavia acquistare prestazioni ad una cifra che non copre le spese e non consente utili all’impresa erogatrice". Tuttavia, le sentenze statuiscono che la tariffa deve essere rivista nella parte in cui include il valore dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Orbene, tale aspetto, comunque positivo della sentenza, incide sul valore della tariffa, e quindi consentirà di agire nei confronti delle Regioni, e del Ministero della Salute, per ottenere , nelle more dell’esito dell’appello, che ovviamente sarà presentato in tempi brevissimi, la rivisitazione delle tariffe, aumentate del valore dello sconto.
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Qui di seguito Sentenze del TAR Lazio [file.pdf]: |