Nuovo Tariffario Nazionale D.M. 18.10.2012: Il Consiglio di Stato respinge gli appelli avverso le sentenze del TAR Lazio

 

Il Consiglio di Stato, in data odierna, con le Sentenze (qui di seguito pubblicate) ha respinto gli appelli proposti avverso le sentenze del TAR Lazio, con cui quest'ultimo si era pronunciato negativamente in ordine alla illegittimità del  Nuovo Tariffario, recepito con il  D.M. 18 ottobre 2012. Così come ha annullato la sentenza del TAR Lazio nella parte in cui prevedeva il ricalcolo delle tariffe al netto dello sconto, perché infondato.

 

Le motivazioni poste a base del rigetto non sono altro che una pedissequa ripetizione del ragionamento svolto dal Giudice di primo grado (TAR Lazio), in assenza di una valutazione della assoluta illegittimità di una carenza di istruttoria e dell'utilizzo di dati di costo assolutamente risalenti nel tempo, attribuendo così alle stesse (Sentenze) un valore che non ha nulla di giuridicamente rilevante.

A tal riguardo, anzi, le sentenze evidenziano una palese contraddittorietà ove dispongono che l'eccezionalità del momento, la grave congiuntura economica-finanziaria (Spending Review), e il poco tempo a disposizione del Ministero della Salute non hanno consentito  né un'approfondita istruttoria, né l'utilizzo dei dati inviati dalle Associazioni di Categoria, ammettendo così la evidente illegittimità del Nuovo tariffario, la cui adozione (temporanea) - il D.M. 18 ottobre 2012 ha vigenza sino al 31.12.2014 -  sarebbe giustificata solamente per porre "un argine tariffario con funzione di contenimento della spesa sanitaria". Ovviamente siffatta motivazione, che è la parte centrale del rigetto degli appelli, non ha nulla di giuridicamente apprezzabile, ma è finalizzata solamente ad assolvere ad una esigenza di natura eminentemente politico-economica.

 

Tuttavia, le sentenze, sebbene non abbiano esaminato sotto il profilo logico-giuridico tutte le censure proposte, affermano, pur nella loro contraddittorietà, la necessità che la determinazione delle Tariffe, e quindi il loro aggiornamento, debba essere effettuata non con procedure semplificate ma con approfondimenti istruttori che tengano conto dei costi effettivi, al fine di assicurare alle tariffe una reale remuneratività.

Ed infatti, in merito al comma 17 bis, introdotto dal D.L. n. 95/2012 (previsione normativa voluta dal Sen. D'Anna)  - con il quale è stata prevista la istituzione di una Commissione per la determinazione delle tariffe con l'ausilio delle associazioni di categoria - il Consiglio di Stato ha espressamente asserito che la norma "evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di un approfondimento e rivalutazione delle tariffe rispetto a quelle già determinate in via di urgenza ( sono quelle ovviamente del D.M. 18 ottobre 2012 ) con procedura semplificata, con ripristino delle ordinarie forme di consultazione e confronto ex art. 8 quinquies comma 5 del DLGS n.502/92".

 

Tale asserzione ci consente di diffidare il Ministero della salute e quindi la commissione, già insediatasi, affinché procedano, prima del 31.12.2014, nel senso indicato dal consiglio di Stato,  prevedendo approfondimenti istruttori che tengano conto di tutti i dati di costi ed il confronto con le Associazioni di categoria sull'esito degli stessi. In mancanza si potrà procedere con una Class action pubblica neo confronti del Ministero della Salute.

 

 

Clicca qui per visualizzare [file.pdf]:

 

Sentenza n. 3917/2014 (FederAnsap)

 

Sentenza n. 3918/2014 (URSAP)

 

Sentenza n. 3919/2014 (Ordine Nazionale Biologi)

 

Sentenza n. 3920/2014 (FederLab Italia)

 

Sentenza n. 3921/2014 (AIOP)

 

Sentenza n. 3022/2014 (Lab. Argenziano+altri)