Centri di costo. Parità Pubblico/Privato. Accesso agli Atti

 

Qui di seguito pubblichiamo copia della istanza di acceso agli atti prodotta da FederLab Italia e notificata alle Regioni, al Ministero della Salute e dell’Economia per l’accertamento e l’acquisizione dei dati relativi ai centri di costo, ovvero per verificare l’applicazione presso i medesimi Centri della remunerazione delle prestazioni specialistiche secondo le tariffe previste dai vigenti nomenclatori tariffari regionali alla stregua delle omologhe strutture private accreditate.

Casella di testo:

 

 

 

 

 

 

 


 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

FEDERLAB ITALIA – Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, con sede in Roma, Via del Corso, n. 42, in persona del Presidente p.t., Dott. Vincenzo D’Anna

ESPONE

1. La FederLab Italia, nella sua qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa nell’ambito della branca di patologia clinica, intende evidenziare una profonda contraddizione che ormai da anni caratterizza le politiche nazionali e regionali di governo della spesa sanitaria: da un lato, infatti, si impongono alle strutture private standard qualitativi sempre più elevati; dall’altro si abbassano le tariffe che, invece, dovrebbero compensare i maggiori costi in termini di investimenti e gestione che ne derivano.

2. Tutto ciò avviene, peraltro, in un sistema chiaramente sperequato in favore delle strutture pubbliche.

Mentre, infatti, il valore tariffario delle prestazioni erogate dalle strutture private è individuato scandagliando ogni componente dei fattori produttivi (o almeno così dovrebbe avvenire), in modo da pervenire a un risultato che a tali fattori sia strettamente correlato, nel caso delle strutture pubbliche il rimborso di qualunque tipo di trattamento sanitario prescinde da un’analisi di tale natura, ancorché l’art. 5, comma 5, lettera d), del d. lgs. 502/1992 imponga alle regioni di emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che prevedano la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

3. Particolarmente deprecabile è, in tale ottica, la scelta di abdicare a ogni strumento di politica economica che vada a incidere sulla efficienza delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche, che continuano a essere remunerate a pie’ di lista indipendentemente da qualunque ponderazione sul razionale utilizzo delle risorse trasferite.

4. Il punto focale della questione, in definitiva, va rinvenuto nel diverso approccio che caratterizza le valutazioni di efficienza tra strutture pubbliche e strutture private.

La remunerazione delle prestazioni erogate da queste ultime, infatti, passa (recte: dovrebbe passare) attraverso l’applicazione del criterio dei costi standard di produzione, in funzione dei quali vengono (recte: dovrebbero essere) calcolate le relative tariffe.

L’art. 8-sexies, comma 5, del d. lgs. 502 del 1992, infatti, stabilisce che la tariffe vadano pesate in funzione dei princìpi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, tenendo conto di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.

5. Nel caso delle strutture pubbliche, invece, non vi è traccia di un meccanismo che si ispiri al criterio delineato dall’anzidetta norma.

6. A ciò deve aggiungersi che, malgrado il chiaro tenore del dettato normativo di cui all’art. 8-sexies del d. lgs. 502 del 1992, negli ultimi anni non solo alle strutture private accreditate sono stati imposti degli sconti calcolati su base puramente forfetaria [art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296], ma la revisione delle tariffe, anziché essere legata a una rigida applicazione dei descritti criteri di quantificazione, è stata utilizzata come un vero e proprio strumento di contingentamento della spesa sanitaria e, in definitiva, di politica economica.

7. A fronte di ciò, tuttavia, non vi è stato alcun intervento strutturale finalizzato ad arginare la vera fonte di inefficace utilizzo delle risorse: l’entità dei rimborsi per le prestazioni erogate dalle strutture pubbliche non è, infatti, ancorata a nessun meccanismo di razionale rilevazione dei costi.

8. È evidente, invece, che il sistema dovrebbe tendere alla individuazione di centri di costo standardizzati, con essi intendendosi la somma dei fattori produttivi (personale, tecnologia, strutture, ecc.) indispensabili all’erogazione di una determinata prestazione da proiettare sul costo finale in proporzione alle richieste dell’utenza.

9. Il sistema attuale,  determina, dunque, soprattutto un irrazionale utilizzo delle risorse, sicuramente rilevante anche dal punto di vista della distorsione della concorrenza, perché realizza una palese disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private, già segnalata dall’istante Associazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.-

Si consideri, infatti, che la Corte Costituzionale ha in più occasioni chiarito (tra molte, si vedano le sentenze n. 94 del 2009; n. 203 del 2008; n. 257 del 2007; n. 279 del 2006; n. 200 del 2005) che il legislatore è tenuto a bilanciare, da un lato, l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare sull’intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile; dall’altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile a essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo.

Se ciò è vero, è altrettanto innegabile che nel bilanciamento delle anzidette esigenze il sacrificio richiesto a una categoria piuttosto che a un’altra deve essere il frutto di una scelta sostanzialmente necessitata, nel senso che, all’esito di una attenta ponderazione dei fattori di spesa esistenti, si interviene su quello che contribuisce più di altri (e soprattutto in maniera più irrazionale) ad assorbire le limitate risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

10. In tale ottica, non vi è alcun dubbio che la politica di contingentare le sole risorse destinate all’assistenza privata (accreditata o provvisoriamente accreditata) si discosti in maniera sensibile dal delineato modello di utilizzo razionale delle risorse a disposizione: si ripete, infatti, che il servizio garantito da privati - proprio perché continuamente sollecitato a implementare gli standard qualitativi – nella stragrande maggioranza dei casi si dimostra decisamente più efficace, efficiente ed economico rispetto a quello pubblico.

11. Al Servizio sanitario nazionale, tuttavia, l’assistenza pubblica costa molto di più di quella privata nonostante – come detto – a tale maggiore utilizzo di risorse non corrisponda affatto un livello proporzionalmente migliore in termini di standard qualitativi.

12. Manca, del tutto, una adeguata politica che faccia leva, nella remunerazione delle prestazioni erogate da strutture pubbliche, su una precisa individuazione di centri di costo standard che giustifichino la misura delle risorse trasferite; tale omissione si traduce in una falsata quantificazione dei finanziamenti indispensabili alla sanità pubblica, cui consegue – come detto - una distorsione della concorrenza in danno delle strutture private e, più in generale, un abbassamento generalizzato della qualità delle prestazioni a detrimento – in questo caso – dell’intera collettività.

13. Ciò determina la paradossale conseguenza che una prestazione di laboratorio erogata da una struttura pubblica avrà un costo sensibilmente più elevato rispetto a quella garantita dal privato accreditato, nonostante solo quest’ultimo sia attento al rispetto degli standard qualitativi del servizio.

14. In ragione di ciò la Federlab reputa indispensabile, anche al fine di potersi adeguatamente esprimere in merito alla appropriatezza delle tariffe da applicare alle strutture private accreditate, effettuare un approfondito screening di centri di costo e fattori produttivi sulla scorta dei quali viene parametrata la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche.

La Federlab, in altri termini, avendo registrato una oggettiva sperequazione nella remunerazione delle prestazioni erogate da strutture pubbliche, da un lato, e private accreditate, dall’altro, intende verificare se la contrazione delle risorse da destinare al settore privato sia bilanciata da un razionale utilizzo di quelle a disposizione per le strutture pubbliche.

È chiaro, infatti, che solo incrociando i dati derivanti da centri di costo e fattori produttivi delle strutture pubbliche con i valori utilizzati per pesare le tariffe da applicare alle strutture private accreditate sarà possibile avere una fotografia completa dei criteri di distribuzione delle risorse da destinare al Servizio sanitario nazionale e valutarne, in definitiva, la congruità.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la FederLab Italia, vedendo ingiustificatamente colpite le strutture sue associate, per tutti i motivi su innanzi illustrati, dalla descritta politica di governo della spesa sanitaria

CHIEDE

-          al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso al sede del Ministero, in Roma, Via Veneto, n. 56

-          al Ministero dell’economica e delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso al sede del Ministero, in Roma, via XX Settembre, n. 97,

-           alla Regione ……., in persona del Presidente della G.R. p.t., ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990, di rendere espliciti i dati relativi a centri di costo e fattori produttivi delle strutture pubbliche, anche consentendo l’accesso ai relativi atti, avendo un interesse qualificato, in virtù di tutte le ragion indicate nel presente atto, a verificare se alle decurtazioni tariffarie per le prestazioni di laboratorio corrispondano analoghi meccanismi di adeguamento anche per le strutture pubbliche.

AVVERTE

che in caso di inerzia, si attiveranno i rimedi previsti dalla legge

RISERVA

a) di tutelare gli interessi propri e dei propri associati in ogni sede, anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni;

b) di denunciare i presenti fatti, fonte di pregiudizio erariale, alla competente Procura presso la Corte dei Conti.

 

 

Il Presidente FederLab Italia

Dott. Vincenzo D’Anna


 

Si notifichi a:

- Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Veneto, n. 56, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani

 

  

 

- Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via XX Settembre, n. 97, mediante consegna di copia conforme all’originale a mani

 

 

 

 

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazza G. Verdi, n. 6/a, mediante consegna di copia, conforme all’originale a mani

 

 

 

 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del  Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede in Roma , alla Piazza Colonna 370 , c/o Palazzo Chigi, mediante consegna di copia, conforme all’originale a mani