Regione Campania: Sospesa l'applicazione dello sconto sulle tariffe di laboratorio

 

La Regione Campania ha inviato apposita nota ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, che qui di seguito pubblichiamo, con la quale ha sospeso l’applicazione della norma relativa allo sconto del 20% sulle tariffe di laboratorio.

 

Analoga procedura di diffida a sospendere la procedura, nonché di notifica della sentenza emessa dal TAR Lazio sarà attuata da parte di FederLab Italia per le altre Regioni.

 

 

 

 

Prot. 137532 del 14.02.2008

 

                                                                                              Ai Direttori Generali delle

                                                                                              Aziende Sanitarie Locali

 

                                                                                  e p.c.   All’  Avvocatura Regionale

Settore Contenzioso Amministrativo

e Tributario

 

LORO SEDI

 

 

 

Oggetto: Sconti ex lett. o)  comma 796, art. 1 della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007) sulle prestazioni di assistenza specialistica da privati e riflessi ai fini della applicazione della regressione tariffaria, nel rispetto dei limiti di spesa ex DGRC 517/2007

 

 

In relazione alla problematica in oggetto, e facendo seguito alle richieste di chiarimenti pervenute a questo Settore da diverse ASL, si comunica quanto segue.

 

Con sentenza 6 dicembre 2007 n. 12623 , sez. III quater il TAR Lazio ha  dichiarato l’illegittimità del DM Salute 12 settembre 2006 “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica” ed ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 796, lett. o) della legge 296/2006 per contrasto con gli art. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 della Costituzione.[1]

  

Sebbene ritualmente impugnata, la sentenza citata è immediatamente esecutiva; pertanto, allo stato, l’annullamento del DM 2006, rende, di fatto, non calcolabile l’importo dello sconto essendo venute meno le tariffe a cui la legge finanziaria  rinvia come parametro per la quantificazione dello stesso.

 

In ogni caso, preme sottolineare che, in nessun modo, possono essere consentiti superamenti dei limiti di spesa su cui si basa il Piano di Rientro 2007-2009 dal Disavanzo Sanitario, allegato all’Accordo sottoscritto tra il Presidente della Regione Campania ed i Ministri dell’Economia e della Salute il 13 marzo 2007, ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 460 del 20 marzo 2007.

In particolare, si fa presente ai Direttori delle Aziende Sanitarie Locali l’inderogabile necessità di applicare integralmente tutte le disposizioni della delibera della Giunta Regionale n. 517 del 30 marzo 2007, recante: “Volumi di prestazioni sanitarie per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e correlati limiti di spesa”. Con questa delibera la Regione ha adempiuto alla condizione prevista dall’art. 6 del sopra citato Accordo del 13 marzo 2007, in base alla quale la Regione doveva adottare entro il 31.3.07, a pena di nullità dell’Accordo: “… una delibera di determinazione dei volumi complessivi di attività massima per il comparto privato accreditato per gli anni 2007, 2008 e 2009, non superiori a quelli programmati nell’allegato Piano con la determinazione dei relativi tetti di spesa …”.

Il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla DGRC n. 517/07 per gli esercizi 2007 e successivi, pertanto, deve essere in ogni caso assicurato dalle AA.SS.LL., a prescindere dagli esiti dei ricorsi sopra esposti. Tanto più in considerazione del fatto che, mentre per l’esercizio 2006 la DGRC n. 1843 del 9.12.05 (confermata dalla DGRC n. 800 del 16.6.06) aveva imposto all’area dell’assistenza specialistica da acquistarsi dai privati un risparmio del 5% rispetto al 2004, le maggiori possibilità economiche e finanziarie, consentite dal Piano di Rientro, hanno permesso di incrementare il limite di spesa stabilito per l’assistenza specialistica da acquistarsi da privati per l’esercizio 2007 del 18,2% rispetto al limite imposto per l’anno precedente.

 

                                                                           Dott. Albino D’Ascoli

 

 

Dott.ssa L. Natale

 

Dott. G.F. Ghidelli

 

 


 

[1] Come è noto, il comma 796, lettera o) dell’art. 1 della legge 27.12.06, n. 296, recita testualmente “a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.