Aggiornamento Tariffe di laboratorio: Consultazione delle Associazioni di Categoria. Nota a verbale di FederLab Italia.
Qui di seguito pubblichiamo la nota che i rappresentanti di FederLab Italia hanno depositato agli atti della riunione indetta presso il Ministero della Salute avente ad oggetto: “Aggiornamento Tariffe massime di remunerazione prestazioni specialistiche. Consultazione delle Associazioni di Categoria”.
La nota contesta, ancorché sommariamente, il documento predisposto dal Ministero indicando i motivi di illegittimità formali e sostanziali del documento medesimo.
Alla luce di quanto emerso, ovvero della assoluta inadeguatezza proposto dal Ministero in materia di Tariffe, FederLab Italia ha indetto una Manifestazione di “protesta e di proposta” che si terrà il giorno 19 Giugno 2009 presso il Cinema Capranica adiacenza Piazza Montecitorio in Roma.
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La FederLab Italia è ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di patologia clinica, costituiti in Associazioni Regionali. Essa è presente, mediante le proprie articolazioni regionali, in tutto il territorio nazionale ( Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), configurandosi così sul piano nazionale Associazione maggiormente rappresentativa nell’ambito della branca di Patologia Clinica.-
Tra i suoi scopi ha, tra l’altro, quello di promuovere l’adozione, o il perfezionamento, di normative e provvedimenti legislativi inerenti l’attività svolta dalla categoria a livello nazionale, mediante anche attività di studio e ricerca, finalizzate a sostenere ogni azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali, e quindi a tutelare gli interessi dei propri associati.-
In riferimento alla riunione odierna, avente ad oggetto “ consultazione tariffe”, ovvero la presentazione di un decreto interministeriale ( Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Ministero dell’economia e delle Finanze) contenente un “ nuovo “ Tariffario Nazionale, la FEDERLAB ITALIA intende esprime il proprio dissenso in ordine alle determinazioni in esso contenute, in considerazione della sua palese ed evidente violazione, formale e sostanziale, della normativa vigente in materia.-
In primo luogo, il documento illustrato da codesto Ministero annulla immotivatamente la necessità partecipativa delle Associazioni di Categoria nell’adozione di provvedimenti di tale portata, sancita non solo dalla normativa di carattere generale – Legge n. 241/90 così come novellata dalla Legge n.15/2005 ( cfr. art.21 octies, comma 2), ancora più stringente in ordine al momento partecipativo del privato nella fase procedimentale – ma anche e soprattutto dalla normativa di settore ( L.311/2004, art.1, comma 170).-
La convocazione odierna certamente non sostituisce la tipicità dell’avvio del procedimento ove si consideri che viene illustrato un documento già definito nelle sue linee essenziali, corredato, tra l’altro, da surrettizie motivazioni che non sono affatto conformi ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia di formazione e di aggiornamento delle tariffe. Laddove, invece, Federlab Italia, quale associazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale avrebbe potuto certamente offrire un contributo scientifico avendo conferito, tra l’altro, alla Progea s.r.l. di Milano l’incarico di predisporre uno studio sulle tariffe, sulla base dei costi di produzione nelle diverse realtà territoriali in ragione dei differenti modelli organizzativi, imposti normativamente alle strutture sanitarie private accreditate da ciascuna Regione.-
Ed invero, non si tiene nel dovuto conto a) dei principi costituzionali relativi alla potestà legislativa in materia sanitaria ( art.117 C.), espressamente richiamati dalla legge sul federalismo fiscale, b) dei differenti modelli organizzativi delle attività in regime di accreditamento dei Laboratori di analisi, previsti dalle singole normative regionali, c) del contributo delle Associazioni di categoria, significativo perché rappresentativo di una sintesi delle diverse realtà ( organizzative, economiche, sociali) del settore privato accreditato.-
Appare evidente, quindi, che il vizio formale, consistente nella mancata partecipazione al procedimento formativo, costituisce senza ombra di dubbio un vulnus,e si traduce inevitabilmente in una illegittimità sostanziale dell’emanando provvedimento (recte:decreto interministeriale).-
Ciò che desta maggiori perplessità, e quindi costituisce ulteriore vizio dell’emanando provvedimento, è il documento di accompagnamento, intitolato “ assistenza specialistica ambulatoriale – obiettivi vincoli e criteri dell’aggiornamento tariffario”, da cui emerge un simulacro motivazionale a supporto di riduzioni e/o incrementi tariffari. Un provvedimento privo della benché minima istruttoria, che non tiene conto a) dei nuovi criteri, pure introdotti dalla legge n.133/08 che ha modificato l’art. 8 sexies, comma 5, che invece dettano il percorso procedimentale che deve essere seguito, b) dei diversi modelli organizzativi delle attività di Laboratori di Analisi cliniche, sanciti dalla normativa regionale delle singole Regioni, alle quali è attribuita la potestà legislativa in tale materia, c) della introduzione del sistema tariffario anche per le strutture pubbliche ove si annidano le maggiori dispersioni finanziarie in considerazione proprio che le stesse sono ancora remunerate a piè di lista , d) della distribuzione del fondo sanitario che è assegnato alle Regioni in modo indistinto sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, e)il Piano di riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici e privati ( già adottato da numerose Regioni), ai fini dell’ attuazione della soglia minima di efficienza , normativamente prevista.-
In buona sostanza, l’emanando decreto è la summa di petizioni di principio considerato che i criteri che avrebbero dovuto costituire il presupposto procedimentale e istruttorio dell’adottando aggiornamento tariffario sono solamente evocati ma non attuati.-
Ed infatti, né in esso ( decreto), né altrove si rinviene il procedimento dettato dall’art.8 sexies, 5 comma, del D.Lgs.n.502/92, così come modificato dalla L.133/08, che rappresenta la struttura portante nella determinazione delle tariffe: è solo enunciato nelle premesse dello stesso.-
Così come, non è dato sapere quali siano state le conclusioni cui è pervenuto l’indicato “ Gruppo di lavoro “ ( costituito da rappresentati del Ministero, dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari e dalle Regioni), al quale sarebbe stato affidato il compito di “approfondire tematiche connesse alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni”, ma soprattutto quali siano stati i criteri e le valutazioni utilizzati da tale gruppo di lavoro, in ragione anche delle diverse normative adottate da ciascuna Regione per disciplinare modelli organizzativi, ai fini di garantire standards quali-quantitativi.-
A tal riguardo, e a titolo meramente esemplificativo, non si rinviene in alcuna parte dei documenti presentati da codesto Ministero la valutazione dell’impatto che siffatte tariffe potrebbero avere sui Laboratori di analisi che operano nelle singole realtà regionali che hanno adottato ( cfr.ad es. Campania, Sicilia ), e quindi imposto agli stessi, per la erogazione di prestazioni in regime di accreditamento, e per assicurare appunto profili elevati di qualità della prestazione, modelli organizzativi i cui costi di mantenimento sono assolutamente incompatibili con le tariffe così determinate.-
Così l’indiscriminata riduzione delle Tariffe costituisce un assurdo paradosso penalizzando di fatto le strutture ambulatoriali che operano in quelle Regioni, come quelle innanzi indicate a titolo esemplificativo, che hanno adottato requisiti organizzativi più onerosi, che determinano a carico delle stesse maggiori costi di produzione.
Parimenti, illegittima la previsione di sommare alle riduzioni tariffarie anche lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), della legge n.296/2006.-
Ed infatti, una cosa è lo sconto previsto dalla detta norma, la sua efficacia limitata nel tempo, la sua finalità, altra cosa è l’aggiornamento tariffario, la cui attuazione è dettata da norme tipiche e tassative, che certamente non possono essere finalizzate al contenimento della spesa sanitaria.-
La stessa Corte Costituzionale, nell’affermare la legittimità costituzionale della norma testè indicata, ha sancito la transitorietà della stessa non solo in riferimento alla sua efficacia temporale, ma anche in considerazione delle norme relative all’aggiornamento delle tariffe. Aggiornamento che a distanza di dodici anni dall’ultimo Tariffario Nazionale non può certamente contenere per determinate prestazioni di Laboratorio abbattimenti tariffari di oltre il 30%, in ragione di un’asserita e indimostrata inappropriatezza.-
La strada maestra per intervenire sulla appropriatezza, ovvero sulla obsolescenza, ovvero ancora sull’innovazione tecnologica delle prestazioni, è l’atto che recepisce i Livelli Essenziali di assistenza, e quindi il Nomenclatore delle prestazioni: il percorso invece imboccato da codesto Ministero costituisce lo sviamento dalla causa tipica prevista dalla norme in materia di determinazione delle tariffe.-
La riduzione delle tariffe non recupera l’appropriatezza della prestazione.-
Allo stesso modo costituisce uno sviamento il tentativo di volere utilizzare abbattimenti tariffari – non si comprende poi perché alcune tariffe relative a determinate prestazioni, certamente importanti quali la radioterapia, anche esse fortemente soggette ad innovazioni tecnologiche, siano state incrementate - per contenere la spesa sanitaria, ove essa è invece la risultante della valutazione di un fabbisogno assistenziale, in ragione del quale vengono individuate quantità e tipologie di prestazioni che pariteticamente sono garantite da strutture pubbliche e private.-
Infine, e non per ordine di importanza, non v’è nei documenti predisposti da codesto Ministero alcun riferimento alla legge sul Federalismo Fiscale ( Legge .n.42 del 5 maggio 2009), che ribadisce, alla luce dei principi dell’autonomia impositiva, la necessità della determinazione con legge statale dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, e che quindi costituisce un procedimento legislativo da cui non ci si può affrancare nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione delle Tariffe, come quello che oggi è censurato.-
Alla luce delle osservazioni innanzi illustrate, la Federlab Italia, riservandosi ogni e qualsiasi azione, nelle competenti sede giudiziarie, a tutela dei propri interessi e degli interessi dei propri associati, ribadisce ancora una volta il proprio dissenso in ordine all’emanando decreto, e invita il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, in persona del Ministro p.t., a convocare un Tavolo Tecnico con la partecipazione anche delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di attuare concretamente i criteri fissati dalla normativa nazionale e di armonizzarli con le singole realtà normative regionali.-