Camera dei Deputati approva Ordine del giorno norme in materia sanitaria - 23.07.2008
La Camera dei Deputati ha approvato l’Ordine del giorno proposto dai Deputati On. Luigi Cesaro e On. Gioacchino Alfano (PDL) concernente indicazioni e specificazioni relative ai provvedimenti di modifica dell’art. 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies del D. Lgs. 229/99 (Decreto di riforma sanitaria Bindi) previste nel D. L. di conversione del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008.
Giova ricordare che le modifiche all’art. 8 riguardano:
I criteri per la determinazione delle Tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie;
La programmazione del fabbisogno sanitario;
I contratti di erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private accreditate;
I criteri per l’individuazione di una “soglia minima di efficienza” delle strutture sanitarie.
L’Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati impegna il Governo ad attuare i provvedimenti, nonché ad introdurre ulteriori modifiche dell’art. 8 del D.Lgs. 229/99 affinché le citate norme di Legge garantiscano l’osservanza dei principi indicati nell’Ordine del giorno approvato.
In particolare:
Una migliore individuazione delle strutture pubbliche e private per la rilevazione dei costi standard di produzione per la determinazione delle Tariffe;
L’introduzione del criterio dell’utile di impresa quale ulteriore addendo per la determinazione di una Tariffa congrua;
La determinazione dei Volumi di Prestazioni erogabili secondo il reale fabbisogno di prestazioni per la fissazione dei limiti di spesa (tetti di spesa) determinati per singola branca specialistica e non sul fatturato storico delle singole strutture;
L’individuazione di criteri specifici per determinare la “soglia minima di efficienza” delle strutture anche in base alle diverse realtà territoriali ed organizzative già presenti nelle singole Regioni.
FederLab Italia, anche a nome delle Associazioni Regionali, manifesterà la piena soddisfazione per il risultato raggiunto e vigilerà che i successivi adempimenti siano posti in essere nel rispetto di quanto deliberato dalla Camera dei Deputati.
Qui di seguito l'Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati
ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/009
Legislatura : |
16 |
Seduta di annuncio : |
40 del 22/07/2008 |
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POPOLO DELLA LIBERTA' |
22/07/2008 |
PARERE GOVERNO |
23/07/2008 |
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE |
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DICHIARAZIONE GOVERNO |
23/07/2008 |
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE |
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL
22/07/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008
DISCUSSIONE IL 23/07/2008
ACCOLTO IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1386/9
presentato da
LUIGI CESARO
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 1, modifica l'articolo 8-sexies,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni introducendo nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per
la remunerazione delle prestazioni sanitarie, in ragione della prevista
abrogazione del decreto ministeriale 15 aprile 1994;
tale disposizione non contiene i criteri per la scelta del campione di strutture
da utilizzare come base per la determinazione delle tariffe per la remunerazione
delle prestazioni sanitarie;
tale disposizione, inoltre, non tiene conto, per le strutture private
accreditate, tra gli elementi di determinazione delle tariffe per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie, del giusto utile d'impresa;
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le
modifiche riguardano l'accreditamento delle strutture sanitarie in rapporto al
fabbisogno ed alla funzionalità della programmazione regionale. Viene aggiunto
quale ulteriore criterio di valutazione la soglia minima di efficienza, ovvero
la verifica del rapporto tra quantità, qualità e costo delle prestazioni
sanitarie;
tale disposizione, non prevede nella determinazione della soglia minima di
efficienza le differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture
sanitarie e le diverse realtà geografiche;
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
introducendo il seguente comma 2-quinquies: «in caso di mancata stipula
dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui
all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»;
tale disposizione, a fronte della sospensione dell'accreditamento in caso di
mancata stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies non prevede
specifiche procedure per la programmazione del fabbisogno di prestazioni
sanitarie e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tra l'altro, con
segnalazione AS451 del 24 aprile 2008, inviata al Governo e al Parlamento il 2
maggio 2008, ha censurato la determinazione di limiti di spesa per singola
struttura accreditata basati sul fatturato storico,
impegna il Governo
ad adottare
ulteriori iniziative, anche normative, al fine di:
introdurre precisi criteri per la determinazione del campione di strutture da
utilizzare come base per la fissazione delle tariffe per la remunerazione delle
prestazioni sanitarie;
tenere conto tra gli elementi per la determinazione delle tariffe per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie il giusto utile d'impresa,
costituzionalmente garantito, nonché ad introdurre ulteriori criteri di
determinazione delle tariffe;
introdurre per la determinazione della soglia minima di efficienza criteri che
tengano conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle
strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di
territorio, demografia e orografia;
introdurre nell'articolo 8-quinquies ulteriori e specifici criteri per la
corretta programmazione dei volumi di prestazioni, i cui limiti di spesa siano
coerenti con il fabbisogno assistenziale e siano determinati per ogni branca
specialistica, e non per singole strutture accreditate, anche alla luce delle
indicazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
9/1386/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Cesaro,
Gioacchino Alfano.