Camera dei Deputati approva Ordine del giorno norme in materia sanitaria -  23.07.2008

 

La Camera dei Deputati ha approvato l’Ordine del giorno proposto dai Deputati On. Luigi Cesaro e On. Gioacchino Alfano (PDL) concernente indicazioni e specificazioni relative ai provvedimenti di modifica dell’art.  8 quater, 8 quinquies, 8 sexies del D. Lgs. 229/99 (Decreto di riforma sanitaria Bindi) previste nel D. L. di conversione del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008.

Giova ricordare che le modifiche all’art. 8 riguardano:

L’Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati impegna il Governo ad attuare i provvedimenti, nonché ad introdurre ulteriori modifiche dell’art. 8 del D.Lgs. 229/99 affinché le citate norme di Legge garantiscano l’osservanza dei principi indicati nell’Ordine del giorno approvato.

In particolare:

FederLab Italia, anche a nome delle Associazioni Regionali, manifesterà la piena soddisfazione per il risultato raggiunto e vigilerà che i successivi adempimenti siano posti in essere nel rispetto di quanto deliberato dalla Camera dei Deputati.

 

 

Qui di seguito l'Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati

 

ATTO CAMERA



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/009

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura :

16

Seduta di annuncio :

40 del 22/07/2008

Firmatari:

Primo firmatario :

CESARO LUIGI

Gruppo :

POPOLO DELLA LIBERTA'

Data firma :

22/07/2008

 

 

ALFANO GIOACCHINO

POPOLO DELLA LIBERTA'

22/07/2008

Stato iter : CONCLUSO il 23/07/2008

Partecipanti allo svolgimento/discussione :

PARERE GOVERNO

23/07/2008

VEGAS GIUSEPPE

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE GOVERNO

23/07/2008

 

VEGAS GIUSEPPE

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE

Fasi iter :

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008
DISCUSSIONE IL 23/07/2008
ACCOLTO IL 23/07/2008
PARERE GOVERNO IL 23/07/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008
CONCLUSO IL 23/07/2008

 

 

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/9

presentato da

LUIGI CESARO

testo di

mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 1, modifica l'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni introducendo nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, in ragione della prevista abrogazione del decreto ministeriale 15 aprile 1994;
tale disposizione non contiene i criteri per la scelta del campione di strutture da utilizzare come base per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie;
tale disposizione, inoltre, non tiene conto, per le strutture private accreditate, tra gli elementi di determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, del giusto utile d'impresa;
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Le modifiche riguardano l'accreditamento delle strutture sanitarie in rapporto al fabbisogno ed alla funzionalità della programmazione regionale. Viene aggiunto quale ulteriore criterio di valutazione la soglia minima di efficienza, ovvero la verifica del rapporto tra quantità, qualità e costo delle prestazioni sanitarie;
tale disposizione, non prevede nella determinazione della soglia minima di efficienza le differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie e le diverse realtà geografiche;
il provvedimento in esame, all'articolo 79-bis, comma 3, modifica l'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni introducendo il seguente comma 2-quinquies: «in caso di mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso»;
tale disposizione, a fronte della sospensione dell'accreditamento in caso di mancata stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies non prevede specifiche procedure per la programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tra l'altro, con segnalazione AS451 del 24 aprile 2008, inviata al Governo e al Parlamento il 2 maggio 2008, ha censurato la determinazione di limiti di spesa per singola struttura accreditata basati sul fatturato storico,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di:
introdurre precisi criteri per la determinazione del campione di strutture da utilizzare come base per la fissazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie;
tenere conto tra gli elementi per la determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie il giusto utile d'impresa, costituzionalmente garantito, nonché ad introdurre ulteriori criteri di determinazione delle tariffe;
introdurre per la determinazione della soglia minima di efficienza criteri che tengano conto delle differenze tra le diverse tipologie organizzative delle strutture sanitarie nonché delle diverse realtà regionali, in termini di territorio, demografia e orografia;
introdurre nell'articolo 8-quinquies ulteriori e specifici criteri per la corretta programmazione dei volumi di prestazioni, i cui limiti di spesa siano coerenti con il fabbisogno assistenziale e siano determinati per ogni branca specialistica, e non per singole strutture accreditate, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
9/1386/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Cesaro, Gioacchino Alfano.