D. Lgs. 09.04.08 n. 81 “ Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Proroga dei termini.
La Camera dei Deputati ha approvato il Decreto Legge 03.06.2008 n. 97
introducendo alcune modifiche riguardanti, tra l’altro, alcune norme in materia
di sicurezza.
Tra le modifiche introdotte vi sono quelle riguardanti il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 avente ad oggetto: “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero la Legge che ha sostituito in materia di sicurezza e prevenzione la Legge 626/96.
In particolare è stata differita al 01.01.2009 l’applicazione di alcune norme in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81.
Differiti al 01.01.2009:
- l’obbligo del Datore di Lavoro e/o Dirigente di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- la sorveglianza sanitaria del Medico competente nella parte riguardante le visite mediche, ovvero il divieto di visite mediche presuntive;
- l’acquisizione della “data certa” e la redazione del nuovo documento di valutazione dei rischi che ciascuna struttura sanitaria ha l’obbligo di redigere.
Il provvedimento approvato dalla Camera torna al Senato per la definitiva approvazione prevista entro il 02.08.2008
Qui di seguito il testo approvato dalla Camera dei Deputati
ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01496/009
Legislatura : |
16 |
Seduta di annuncio : |
44 del 29/07/2008 |
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RITIRATO IL
29/07/2008
CONCLUSO IL 29/07/2008
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/1496/9
presentato da
PAOLA PELINO
testo di
martedì 29 luglio 2008, seduta n.044
La Camera,
premesso che:
all'articolo 4, ai commi 2 e 2-bis, differisce al 1o gennaio 2009
l'applicazione di alcune norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
in particolare, il comma 2 differisce l'applicazione delle seguenti disposizioni
del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e cioé: l'articolo 18 «obblighi
del datore di lavoro e del dirigente», comma 1, lettera r), riguardante
le comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul lavoro (che prevede
l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare
all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini
statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento, e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che determinino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni); l'articolo
41 «Sorveglianza sanitaria del medico competente», comma 3, lettera a),
riguardante le visite mediche (che stabilisce il divieto di visite mediche
preassuntive);
peraltro, le disposizioni di cui viene differita l'applicazione al 1o
gennaio 2009, rientrano tra quelle già entrate in vigore il 15 maggio 2008, per
cui occorrerebbe chiarire gli eventuali effetti retroattivi del comma 2 in
esame, anche con riguardo alle sanzioni amministrative già irrogate e ai
procedimenti sanzionatori in corso;
il comma 2-bis, inoltre, modifica l'articolo 306 «disposizioni finali», comma 2,
del decreto legislativo n. 81 del 2008 - che dilaziona l'efficacia di alcune
specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 -
valutazione rischi - al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale - al fine di differire ulteriormente
(al 1o gennaio 2009) l'efficacia di tali specifiche disposizioni.
Pertanto, il differimento va dal 29 luglio 2008 (novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione del medesimo decreto) al 1o gennaio 2009;
detto differimento di termini riguarda l'applicazione di disposizioni in materia
di salute e sicurezza, non trascurabili in quanto riguardano la valutazione dei
rischi, le visite mediche e la comunicazione degli infortuni ai fini statistici
- per la parte ordinamentale del provvedimento in questione - rientranti nelle
misure di cui alla legge delega n. 123 del 2007, per il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti di tutti i lavoratori, anche
con riguardo alle differenze di genere e nel rispetto delle disposizioni
vigenti, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, per tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, con
inasprimento delle sanzioni;
che nel recente decreto sicurezza, particolare attenzione è stata volta al
profilo della sicurezza sul lavoro, riservando una corsia preferenziale ai
dibattimenti riguardanti reati di questo settore, ritenuto di gravità sociale
alla stregua della mafia e del terrorismo, segno della particolare attenzione
del Governo all'argomento,
impegna il Governo
a non depotenziare con
dilazioni alla attuazione dell'intervento di delega, la portata del testo unico
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne
ha rafforzato sensibilmente l'efficacia, visto che l'applicazione delle predette
disposizioni dovrebbe preferibilmente attenersi, rispettivamente, al termine
originario, anche per il problema degli effetti retroattivi di quelle già
entrate in vigore.
9/1496/9.Pelino.