Provvedimenti legislativi riferiti all’Aggiornamento delle Tariffe ed all’Adeguamento dei Volumi di Prestazioni Sanitarie erogabili.
Nell’ambito del Decreto Legge 31 Dicembre 2007 n. 248 (cosi detto “mille proroghe”) inseriti importanti provvedimenti in materia di programmazione sanitaria, riguardanti l’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione dei volumi di prestazioni specialistiche erogabili e l’adeguamento dei medesimi volumi, cosi come contrattualmente definiti ai sensi dell’art. 8 quinquies D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502.
Il provvedimento varato dal Legislatore evidenzia, ancora una volta, quanto sostenuto da FederLab Italia, ovvero che la programmazione sanitaria, ed i relativi contratti stipulati con le strutture ambulatoriali, deve essere effettuata in base alla determinazione dei volumi di prestazioni erogabili e remunerati secondo i vigenti tariffari regionali.
Da questa evidenza discende la consequenziale illegittimità degli altri tipi di procedimento adottati in molte Regioni, ovvero della fissazione di tetti economici in capo alle singole strutture, determinati unicamente sulla base dei fatturati prodotti dalle strutture medesime nelle precedenti annualità. Tetti di spesa che non sono espressione della programmazione dei volumi di prestazioni distinti per tipologia e per branca specialistica sono da ritenere contrari alla procedura più volte ribadita dalle disposizioni di Legge.
Il provvedimento conferma l’equiordinazione tra le strutture pubbliche e private accreditate, mancando ogni indicazione circa l’esistenza di procedure differenziate tra le stesse strutture erogatrici, sia per quanto concerne la remunerazione secondo tariffa prestabilita sia per la programmazione e la definizione dei volumi di prestazioni erogabili dalle strutture medesime.
Il Decreto Legge n. 248 sancisce che qualora intervengano, nel corso dell’anno, modifiche ai valori unitari delle tariffe regionali utilizzate per la remunerazione delle prestazioni specialistiche, devesi consequenzialmente adeguare, ovvero attualizzare, il volume di prestazioni precedentemente definito nel contratto sottoscritto con le strutture erogatrici.
In sintesi, qualora intervengano aumenti della tariffa unitaria il volume delle prestazioni erogabili dovrà proporzionalmente ridursi onde garantire il rispetto dei limiti economici massimi di spesa.
Il comma 2 determina in trenta giorni il termine massimo per la modifica dei contratti eventualmente già sottoscritti per l’anno 2008.
Il comma 3 stabilisce che, con cadenza triennale, si proceda all’aggiornamento delle tariffe massime anche attraverso la valutazione comparativa delle tariffe regionali sentite le Società Scientifiche e le Associazioni di Categoria.
Giova, a tal fine, ricordare che FederLab Italia ha già conferito incarico al Prof. Antonello Zangrandi - Docente di Economia Sanitaria Università Bocconi – di rilevare ed elaborare i costi di produzione per le prestazioni di laboratorio sul territorio nazionale ai fini dell’adeguamento delle tariffe Regionali e Nazionali.
Giunge, pertanto, propizia l’occasione per sollecitare i responsabili regionali del “Progetto Nomenclatore Tariffario” a velocizzare le procedure di selezione ed individuazione delle strutture prescelte per le rilevazioni dei dati di costo cosi come richiesto dai ricercatori incaricati.
DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007 , n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu'
concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una
maggiore funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' di prevedere
interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
- omissis -
Sezione IV
Salute
Art. 8. Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli
accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la
lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di
remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai
sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a seguito di
modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo
di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),
fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico finanziario programmato.".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale, eventualmente gia' sottoscritti per l'anno 2008, e
seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Con cadenza triennale a far data
dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle
tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima
applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle
tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari
regionali, sentite le Societa' scientifiche e le associazioni di categoria
interessate."
P.s. Ai fini di una migliore comprensione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 sopra indicato, pubblichiamo i commi b) e d) del citato D. Lgs 30 Dicembre 1992 n. 502.
comma 1 lettera b) art. 8 quinques D.Lgs. 502/92:
il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
comma 1 lettera d) art. 8 quinques D.Lgs. 502/92 :
il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle
attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui
al comma 1, lettera d);