Governo approva modifiche al Decreto Bindi (D.Lgs 229/99).
Qui di seguito pubblichiamo gli articoli della manovra finanziaria licenziati dalla Commissione Bilancio della Camera, facenti parte del maxi emendamento sul quale il Governo porrà la fiducia.
L’articolo n. 79 modifica la normativa relativa alla determinazione delle tariffe ed abroga il D.M. 15.04.1994.
Introduce nuovi criteri per individuare le modalità di calcolo delle tariffe indicando, chiaramente, quali debbano essere le procedure per la determinazione delle tariffe.
Il provvedimento introduce anche la possibilità che le Regioni possano individuare prestazioni o gruppi di prestazioni da poter affidare, tramite le Aziende Sanitarie competenti, a strutture o gruppi di professionisti accreditati.
L’articolo n. 79 bis introduce, inoltre, nuovi criteri per il controllo di gestione nel settore sanitario ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle esenzioni dal ticket.
L’esame del testo è stato affidato alla valutazione dell’Avv. Arturo Umberto Meo per un’analisi comparativa rispetto al vecchio testo di legge affinché possano essere rilevati eventuali aspetti lesivi e/o peggiorativi per la Categoria.
XVI LEGISLATURA
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N. 1386 |
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)
dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)
dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)
e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Presentato il 25 giugno 2008
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(omissis)
ALLEGATO 4
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.
ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE E NUOVE FORMULAZIONI DEL GOVERNO E DEI RELATORI
(omissis)
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Revisione normativa sistema tariffe e potenziamento degli strumenti di
programmazione regionale).
1. All'articolo 8-sexies,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
i) nel primo periodo le parole da: in base ai costi standard fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: tenuto conto, nel
rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse,
anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo
criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come
risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b)
costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le
province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di
remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle
province autonome.;
ii) Il periodo «Lo stesso decreto
stabilisce i criteri generali» fino alla fine, è sostituito dal seguente:
Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base
ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali
tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative
e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le
tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la
valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto
ministeriale 15 aprile 1994 «Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,
riabilitativa ed ospedaliera»;
2. All'articolo 1, comma 18,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni
assistenziali delle strutture equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, con
oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate
esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici contratti di cui
all'articolo 8-quinquies».
3. all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 3, lettera b), dopo le parole: delle strutture al
fabbisogno aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche del criterio
della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse
regionali disponibili, è da conseguirsi da parte delle singole strutture
sanitarie,;
4.
All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 2, le parole: accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate sono sostituite dalle seguenti: accordi con le strutture
pubbliche, comprese le aziende ospedaliero universitarie,;
al comma 2, lett. b), dopo le parole: distinto per tipologia e
modalità di assistenza è aggiunto il seguente periodo: Le regioni
possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria
competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti
accreditati;
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:
i) 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì contratti
con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, comma 2,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni che
prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la
programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione in base ai
tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla
base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella
remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento,
ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti
contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b),
c), e) ed e-bis).;
ii) 2-quinquies. In caso di
mancata stipula dei contratti di cui al presente articolo, l'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale interessati è sospeso.;
5. All'articolo 88 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Al
fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle
risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri
di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un
controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici
protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve
essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali
controlli vengono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le
prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza
individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
79. 02.Il Governo.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Potenziamento della strumentazione gestionale nel settore sanitario).
Al fine di garantire il pieno
rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui all'articolo 79,
comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base
al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono individuate
le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN,
tramite il Sistema Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, le informazioni
utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per
reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed
integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare,
in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per
nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del
Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22
gennaio 1993;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite
le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda
sanitaria di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito
in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie
da parte delle aziende sanitarie delle informazioni rese dagli assistiti in
contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena
l'esclusione dello stesso dalla successiva
prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale
a carico del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, hanno sottoscritto
l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore
sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, della legge 11
marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma
796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle
strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione
sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attività di programmazione e controllo regionale ed
aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono
garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito
SiVeAS, di cui all'articolo 1, comma 288, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e con i modelli dei
dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
79. 03.Il Governo.