Ticket quota per ricetta: Provvedimenti del Governo.
La nuova Finanziaria, licenziata dalla Commissione Bilancio, prevede la disposizione di abolizione definitiva della norma con la quale la Legge Finanziaria 2007 aveva introdotto, per gli assistiti non esenti, un ticket di euro 10,00 per ciascuna ricetta per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
La disposizione prevede che le Regioni possano autonomamente decidere di applicare, in misura integrale oppure ridotta, la norma soppressa ovvero introdurre quote di partecipazione alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.
Il Governo ha reso disponibili quattrocento milioni di euro a parziale compensazione dei novecento milioni di euro che le Regioni perdono per il mancato incasso del ticket abolito.
Qui di seguito il provvedimento licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA
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N. 1386 |
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
dal ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)
dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)
dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)
e dal ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)
Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
Presentato il 25 giugno 2008
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19. A decorrere dall'anno 2009, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non
esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto
previsto dal comma 21.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al
quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,
della presente legge, è incrementato di 50 milioni di euro su base annua a
decorrere dall'anno 2009;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale; le risorse
provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di efficientamento e di razionalizzazione della
spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dal comma 18.
21. Le regioni, comunque, in
luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al
numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita
ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini
alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini
dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo
periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che
ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione
delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco,
l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di
polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad
effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di
spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al comma 17. Tali
risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale
proveniente dalle forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si
provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30
aprile 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per
l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.
575 o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati
nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di
misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 nonché alla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di irrogazione di sanzioni amministrative,
anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per la gestione
delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo
1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i
risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del
comma 23, che sono devoluti