Nota esplicativa e commenti ai provvedimenti di modifica del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e del D.Lgs. 229/99 (Decreto Bindi) approvati dalla Commissione Bilancio.

 

L’art. 8 sexies del D.Lgs. 502/92, ovvero l’art. 8 sexies del D.Lgs. 229/99, concernente la revisione normativa del sistema tariffe è stato modificato attraverso ulteriore elementi di specificazione dei percorsi relativi ai criteri da seguire per la formazione della tariffa utilizzata per il pagamento delle prestazioni sanitarie.

Il Ministero della Salute per poter determinare, mediante apposito Decreto, il valore delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie dovrà ottemperare alla seguente procedura:

a) acquisire i dati dei costi standard di produzione delle prestazioni eseguite da strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza;

b)  tenere conto dei costi standard delle prestazioni già disponibili, ovvero rilevati nelle singole Regioni;

c)  tenere conto dei diversi tariffari Regionali vigenti.

Pertanto è stato abrogato il vecchio D.M. 15.04.1994 con il quale erano indicati i percorsi di formazione della tariffa.

 

Le Regioni nell’adottare proprie tariffe, devono tener conto delle caratteristiche organizzative richieste e verificate alle strutture in sede di Accreditamento Istituzionale.

In sintesi potranno determinare tariffe differenziate a seconda della complessità organizzativa delle struttura, ovvero dei requisiti richiesti alla medesima per l’Accreditamento Istituzionale.

Le Regioni potranno individuare gruppi di prestazioni da affidare alle strutture e/o ai Professionisti accreditati.

Modificato, altresì, l’art. 1 comma 18 del D.Lgs. 502/92 con l’introduzione dell’obbligo e del vincolo contrattuale anche per le strutture equiparate, ovvero Ospedali degli Ordini Religiosi e per strutture quali l’Ordine Mauriziani, etc. etc.

Modificato l’art. 8 quater lettera b) riguardante l’Accreditamento delle strutture in rapporto alla rispondenza del fabbisogno ed alla funzionalità della programmazione regionale con l’aggiunta di un ulteriore criterio di valutazione quale la soglia minima di efficienza, ovvero della verifica del rapporto tra quantità, qualità e costo delle prestazioni.

L’introduzione della soglia minima potrebbe essere utilizzata per favorire l’efficienza delle strutture, ovvero per indurre la formazione di aggregazioni tra strutture con forme previste dal Codice Civile (Consorzi).

Quest’ultima impostazione modifica radicalmente l’impostazione del precedente Governo circa l’induzione forzosa di strutture maggiormente efficienti con l’abbattimento delle tariffe (sconto del 20% dei laboratori e 2% delle altre branche).

Di rilevante importanza la previsione riguardante la sospensione dell’Accreditamento per le strutture che non sottoscrivono contratti.

Al riguardo FederLab Italia muoverà i dovuti passi affinché l’art. 8 quinquies riguardante le procedure di programmazione dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa (tetti spesa) sia modificato nel senso di obbligare le Regioni a seguire il corretto percorso di programmazione dei volumi di prestazioni al fine di poter giungere alla identificazione dei limiti di spesa realmente occorrenti e, quindi, di ipotesi contrattuali confacenti al fabbisogno e riferite a tetti di spesa identificati per branca specialistica.