Contributi integrativi per Medici ed Odontoiatri (ENPAM). Legge 23.08.2004 n. 243. Parere Legale

 

L’Ente Nazionale di previdenza ed Assistenza Sanitaria dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM) ha richiesto, a tutte le Società di Capitali (S.r.l. – S.p.A.) aventi rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, il versamento di un contributo integrativo del 2% del fatturato prodotto dalla struttura, cosi come previsto dal comma 39 dell’art. 1 della Legge n. 243/2004 del 23.08.2004

 

Essendo pervenute numerose richieste di chiarimento in proposito da parte di strutture sanitarie gestite in forma di Società di Capitali ed aventi rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi i Laboratori di Analisi, è parso opportuno richiedere un parere legale qualificato che illustri chiaramente la problematica in questione.

In particolare quali siano le Società tenute al versamento del contributo integrativo ed in quale misura, nonché quali siano le figure professionali obbligate al versamento.

 

Dalla lettera del parere di evince, in estrema sintesi, quanto segue:

-   La richiesta dell’ENPAM non riguarda tutte le figure professionali ma unicamente i Medici e gli Odontoiatri;

-   Le Società di persone sono escluse dal pagamento del contributo integrativo qualora non vi siano nella compagine societaria Medici e/o Odontoiatri. Viceversa, qualora nella Società di persone vi siano Soci Medici e/o Odontoiatri, questi ultimi dovranno versare alla propria Cassa di Previdenza il contributo integrativo in regione del 2% calcolato sulla percentuale di fatturato annuo derivante dalla quota di partecipazione alla Società del singolo Professionista.

 

I Medici e/o Odontoiatri che prestano la propria opera con rapporto libero professionale presso Società aventi rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di gravare la fattura del 2% sull’importo percepito e di versarlo, sotto la propria responsabilità, alla Cassa di Previdenza.

 

FederLab Italia valuterà gli opportuni atti da porre in essere per evitare, in futuro, che l’ENPAM richieda indiscriminatamente versamenti contributivi a Professionisti e strutture che non sono tenute ad effettuare i versamenti medesimi.

 

Parere Avv. Arturo Meo                                Legge n. 243 del 23.08.2004