FederLab Italia: Piano sulla rete integrata laboratori pubblici. Linee guida del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qui di seguito pubblichiamo il documento redatto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze aventi ad oggetto “linee guida sui contenuti del piano della rete di laboratori pubblici ai sensi dell’art. 1 comma 796 lettera o della Legge 296/2007 (Finanziaria 2007)”.
Ancorché il documento riguardi l’istituzione di una rete integrata di punti di laboratorio per le Aziende Sanitarie, ovvero dei laboratori a gestione diretta, è confermata dalla linea guida ministeriale quanto sostenuto da FederLab Italia circa la non automatica applicabilità dello sconto del 20% sulle tariffe di laboratorio (applicate al DM 22.07.1996) previsto dalla Legge Finanziaria 2007.
Infatti occorre determinare, preventivamente, un piano di riorganizzazione della rete di strutture di laboratorio quale presupposto per l’accentramento dei processi di produzione e di automatizzazione delle procedure e, quindi, per la realizzazione di economie di scala utili a determinare la fattibilità di uno sconto sulle tariffe.
Con atto di diffida alle Regioni ed al Ministero della Salute FederLab Italia ha intimato l’emanazione di analoghe linee guida per la rete di laboratori privati.
Qui di seguito pubblichiamo l'atto di diffida inoltrato al Ministero della Salute con i quali FederLab Italia ha intimato l’emanazione di linee guida per la rete di laboratori privati.
1. Atto di diffida al Ministero della Salute.
ATTO DI INVITO
La FEDERLAB ITALIA “Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Categoria Rappresentanti i Laboratori di analisi – Federlab Italia”, con sede in Roma, alla Via del Corso, n. 42, in persona del Presidente p.t., Dott. Vincenzo D’Ann
PREMETTE
1.- La Federlab Italia è ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di patologia clinica, già costituiti in Associazioni Regionali. In particolare, tra le Associazioni federate sono presenti: la O.S.C.R.A. Operatori Sanitari Convenzionati Regione Abruzzo, la FederLab - Sindacato Laboratoristi Campani (operante in Campania ed in Molise), la A.L.P.E.R. - Associazione Laboratori Privati Emilia Romagna, la S.A.P.I.A Specialistica Ambulatoriale Privata Indipendente Associata (operante in Lazio), l’Associazione Regionale Presidi Sanitari - Diagnostici Privati (operante in Liguria), la FederLab - Sindacato Laboratoristi Lombardi, la L.AN.A.P. Laboratori Analisi Associati Pugliesi, la Fe.N.A.S.P. - Federazione Nazionale Aziende Sanitarie Private Accreditate e la FederLab Sicilia - Sindacato Laboratoristi Siciliani (operanti in Sicilia), la F.I.O.S.P. Federazione Italiana Operatori Sanitari Privati e la A.S.P.R.A. Associazione Sanità Privata Regionale Accreditata (operanti in Toscana), la A.L.P.I.C. Associazione Laboratori Privati Italia Centrale (operante in Umbria).-
Tra i suoi scopi tale ente esponenziale ha quello di promuovere l’emanazione o il perfezionamento di normative e provvedimenti legislativi inerenti l’attività svolta dalla categoria a livello nazionale nonché quello di predisporre proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare alle Autorità competenti in sede nazionale.-
2.- In talune delle Regioni presso le quali svolgono la propria attività le Associazioni federate con la Federlab Italia, ossia nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Toscana ed Umbria, le Aziende Sanitarie Locali hanno comunicato a tutte le strutture provvisoriamente accreditate di voler applicare, a far data dal 1 gennaio 2007, le previsioni contenute nell’art.1, comma 796, lettera o) della L.296/06, nella parte in cui stabiliscono l’obbligo delle medesime strutture di praticare uno sconto - pari al 20% o al 2% a seconda che si tratti di prestazioni di diagnostica di laboratorio o di altre prestazioni specialistiche - sugli importi previsti dal D.M. 22 luglio 1996 (cd.decreto Bindi).-
Da quanto esposto si evince la lettura ovvero la interpretazione parziale della norma richiamata, ove si consideri che le Aziende Sanitarie Locali hanno focalizzato la propria attenzione esclusivamente sul primo periodo del comma citato, determinando così una interpretazione e quindi una applicazione non organica né sistematica della medesima norma, necessaria invece per comprendere anche la ratio che ha determinato il legislatore ad adottare siffatto intervento normativo, ancorché lo stesso presenti evidenti profili di incostituzionalità, oltre che di illegittimità.-
Ed infatti, il legislatore ha omesso di considerare che il c.d. decreto Bindi del 22.7.1996 (D.M. 150/96) è stato annullato dal giudice amministrativo, con sentenza del Consiglio di Stato - IV Sezione - n. 1839 del 29 marzo 2001, nella parte relativa alle prestazioni di laboratorio, per le quali, si badi bene, si richiede uno sconto del 20%. Tale pronuncia, passata in cosa giudicata, ha accertato il difetto di istruttoria e la violazione da parte del provvedimento in questione del D.M. 15.04.1994.-
Parimenti, le Aziende Sanitarie Locali non possono non considerare che il detto decreto è improduttivo di effetti e, come tale, non può in alcun modo rappresentare il riferimento del previsto sconto sulle tariffe del decreto Bindi.-
Ma anche se volessimo prescindere dalla illustrata circostanza, è evidente la illegittimità del comportamento delle Aziende Sanitarie Locali, che offre una lettura della norma del comma 796 dell’art. 1 della Legge finanziaria per l’anno 2007 assolutamente parziale e priva di una interpretazione sistematica ed organica dell’intera disposizione.-
Evidentemente, ciò che sfugge alle menzionate Aziende Sanitarie Locali è la ratio posta a base della suindicata norma.-
Infatti, lo sconto che le strutture sanitarie private accreditate dovrebbero praticare rispetto alle tariffe del Decreto Bindi (D.M. 22.7.1996) - al di là dei motivi di illegittimità innanzi illustrati, sulla base dei quali ci si riserva di agire nelle competenti sedi giudiziarie - è collegato funzionalmente ed operativamente con l’obbligo facente capo alle Regioni di riorganizzare la rete delle strutture pubbliche e private accreditate “al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate” di concerto con le Associazioni di Categoria. Ed a tale obbligo le Regioni menzionate non hanno provveduto a dare attuazione né nel termine prescritto né, tanto meno, ad oggi.-
La formulazione della norma è fin troppo chiara nel senso che lo sconto previsto è attuabile solamente in ragione di un intervento regionale, entro il 28 febbraio 2007, che individui una diversa organizzazione anche del personale in funzione della possibilità di eseguire le relative prestazioni con metodiche automatizzate. Nessuna altra interpretazione della norma risulta essere ammissibile in quanto non avrebbe alcun senso logico e razionale.-
Tanto premesso, la FEDERLAB ITALIA, riservandosi ogni e qualsiasi azione anche in ordine alla inesistenza del presupposto su cui si fonda il predetto sconto del 20%, e cioè l’annullamento del D.M. 22.7.1996 in parte de qua,
INVITA
il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in Roma, Lungotevere Ripa n. 1, a provvedere ad horas, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione del presente invito, a verificare e prendere atto della mancata attuazione da parte delle indicate Regioni dell’art.1, comma 796, lettera o) della L.296/06, nella parte in cui impone di approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e, conseguentemente, a diffidarle a realizzare tale attuazione, “al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”, di concerto con le Associazioni di Categoria.-
In mancanza, si provvederà a tutelare i propri diritti e i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.-
Con osservanza.-
Roma, 11 Giugno 2007.-
FEDERLAB ITALIA
Il Presidente
Dott. Vincenzo D’Anna