Decreto del Ministero della Salute sulle tariffe.

 

Il Ministero della Salute ha emanato, il 12.09.2006, il D.M. avente ad oggetto “ ricognizione  e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”

 

Per quanto concerne la Macroarea di Specialistica ambulatoriale il Decreto dispone che le Regioni dovranno ripianare con risorse economiche proprie le differenze scaturenti dagli importi dei tariffari regionali rispetto agli importi indicati nel D.M. 22.07.1996  (Decreto Bindi).

 

Giova ricordare che per la branca di laboratorio il Decreto Bindi è inapplicabile in quanto annullato in parte qua da Sentenza del Consiglio di Stato.

Inoltre, l’articolo 6 (disposizioni transitorie e finali), indica che l’applicazione del Decreto 12.09.2006 è per le Regioni a Statuto Speciale ( Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta).

 

I legali di FederLab stanno approfondendo la problematica per predisporre gli eventuali ricorsi.

 

Gazzetta Ufficiale N. 289 del 13 Dicembre 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2006
Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 120, comma 1, lettera g) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, che mantiene in capo allo Stato la competenza
relativa alla definizione dei criteri generali per la fissazione
delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche
ed integrazioni; la definizione dei massimi tariffari di cui all'art.
2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale di cui al medesimo art. 2, comma 9;
Visto l'art. 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale dispone che, alla determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali,
assunte come riferimento per la valutazione delle congruita' delle
risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede con
proprio decreto il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' che gli importi
tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe
massime restano a carico dei bilanci regionali;
Visto il richiamato art. 1 il quale prevede che, entro il 30 marzo
2005, con le stesse modalita', si procede alla ricognizione e
all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con
le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
lettera e), il quale dispone che il vincolo di crescita delle voci
dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale
cui si applica la specifica normativa di settore, non sia superiore,
a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
Visto l'art. 8-sexies, commi 1-6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che
disciplina le modalita' di remunerazione e di individuazione delle
tariffe massime da corrispondere alle strutture che erogano
assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario nazionale, dei sistemi di classificazione delle unita' di
prestazione o servizi da remunerare e del loro periodico
aggiornamento e, al comma 7, prevede che il Ministro della sanita',
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, disciplini le modalita' di erogazione e di remunerazione
dell'assistenza protesica;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1996
che definisce i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali ed
economiche delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
del Sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 2001
che definisce i nuovi modelli economici del Sistema informativo
sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 28 maggio 2001 che introduce il monitoraggio trimestrale dei
conti del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003 che
introduce il monitoraggio dei conti degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico;
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004 che
introduce la nuova scheda di monitoraggio dei costi dei livelli di
assistenza del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante:
«Definizione dei livelli di assistenza» che definisce i livelli
essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994
«Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed
ospedaliera»;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 14 dicembre 1994
«Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» e del 30 giugno
1997 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza
ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 22 luglio 1996
«Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relativa tariffe»
rettificato con decreto ministeriale 10 febbraio 1997, e poi
modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 27 agosto 1999, n.
332 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale:
modalita' di erogazione e tariffe»;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, con la quale e' stato
riordinato il settore termale, che all'art. 4, comma 4, dispone che
l'unitarieta' del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto
alla specificita' e alla particolarita' del settore e delle relative
prestazioni, e' assicurata da apposti accordi stipulati tra le
regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle aziende termali, resi efficaci
attraverso l'espressione di un'intesa sancita dalla Conferenza
Stato-regioni;
Vista l'intesa sull'Accordo tra la Federterme e la regione e le
province autonome di Trento e di Bolzano per l'erogazione delle
prestazioni termali per il biennio 2003-2004 espressa dalla
Conferenza Stato-regioni il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 1949);
Ritenuto necessario di dover procedere, sulla base della
ricognizione delle vigenti tariffe delle regioni e delle province
autonome e dei relativi provvedimenti deliberativi, alla prima
attuazione dell'art. 1 comma 170 della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
Provveduto alla ricognizione dei provvedimenti regionali in materia
di remunerazione delle prestazioni assistenziali;
Considerato che da tale ricognizione emerge la necessita' di un
aggiornamento dei tetti massimi di alcune tariffe, anche per
consentire alle regioni di poter, attraverso un sistema tariffario
adeguato, promuovere la qualita' e l'appropriatezza delle prestazioni
erogate;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 26 gennaio 2006, che ha espresso parere negativo sotto il profilo
dell'opportunita';
Ritenuto comunque di dover dare attuazione al disposto dell'art. 1,
comma 170, della legge n. 311/2004;
Decreta:

Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. In fase di prima applicazione dell'art. 1, comma 170 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, con il presente decreto si procede alla
ricognizione e al primo aggiornamento delle tariffe massime di
riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza
ospedaliera

1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero a
carico del Servizio sanitario nazionale, sono quelle individuate
nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
lungodegenza e di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di
degenza sono quelle riportate nell'allegato 2 che fa parte integrante
del presente decreto.
3. Per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera in caso di
ricoveri superiori a sessanta giorni nella disciplina individuata dal
decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996 con codice 56, la
remunerazione massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno
e' pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%. Tale riduzione non
si applica ai ricoveri superiori ai 60 giorni nelle discipline
individuate dai codici 28 e 75.
4. Per le prestazioni di lungodegenza ospedaliera, in caso di
ricoveri con degenza superiore a sessanta giorni, la remunerazione
massima da corrispondere oltre il sessantesimo giorno e' pari alla
tariffa giornaliera ridotta del 30%.
5. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e
superiori alle tariffe massime di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte
eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare
comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia
e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo,
delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli
importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle
tariffe massime di cui al presente articolo.

Art. 3.
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale

1. In attesa dell'emanazione del nuovo nomenclatore tariffario
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:
a) le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario nazionale sono quelle individuate dal decreto del Ministro
della sanita' del 22 luglio 1996 «Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e relativa tariffe».
b) Sono inoltre a carico del Servizio sanitario nazionale, nella
misura stabilita dal presente comma, lettera a), le tariffe
individuate da ciascuna regione con proprio provvedimento e vigenti
al 31 dicembre 2004 per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale che si configurano come:
mere modifiche descrittive di prestazioni gia' elencate nel
citato decreto e in queste ultime comprese,
modifiche delle unita' di misura della prestazione
originariamente prevista dal citato decreto.
c) Sono fatte salve, e pertanto sono a carico del Servizio
sanitario nazionale, le prestazioni di chirurgia ambulatoriale e di
diagnostica strumentale, pur non presenti nel decreto ministeriale
22 luglio 1996, ma comunque precedentemente erogate in regime di
ricovero, se effettuate negli ambulatori situati nelle strutture di
ricovero a cio' accreditate dalle regioni, con le modalita' e i
limiti previsti dalla normativa regionale. Per tali prestazioni la
tariffa massima applicabile e' quella in vigore al 31 dicembre 2004,
stabilita con proprio provvedimento da ciascuna regione.
2. Resta a carico del bilancio regionale la remunerazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nei
nomenclatori tariffari regionali non comprese nelle prestazioni di
cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e
superiori alle tariffe massime di cui al comma 1 del presente
articolo restano a carico dei bilanci regionali per la parte
eccedente le tariffe di cui ai medesimi commi. Le regioni devono dare
comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia
e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a consuntivo,
delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio e destinate
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adozione degli
importi tariffari stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle
tariffe massime di cui al presente articolo. Le regioni devono
inoltre dare comunicazione al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze, in sede di bilancio di previsione e a
consuntivo, delle risorse regionali individuate sul proprio bilancio
e destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di
cui al comma 2.

Art. 4.
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza
protesica

1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza protesica sono quelle individuate dal decreto del Ministro
della sanita' del 27 agosto 1999, n. 332: «Regolamento recante norme
per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe».
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e
superiori alle tariffe massime di cui al comma precedente, restano a
carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui
al medesimo comma. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di
bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali
individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari
stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime
di cui al presente articolo.

Art. 5.
Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza termale

1. Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza termale sono quelle stabilite con l'intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano il 29 aprile 2004
(repertorio atti n. 1949), limitatamente alle regioni che abbiamo
provveduto a recepire con proprio provvedimento i contenuti
dell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 23 settembre 2004 (repertorio
atti n. 2091).
2. Per le rimanenti regioni le tariffe massime per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza termale sono quelle stabilite con
l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il
17 gennaio 2001 sui livelli tariffari per l'erogazione delle
prestazioni termali (repertorio atti n. 1366).
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli importi tariffari stabiliti con provvedimenti regionali e
superiori alle tariffe massime di cui ai commi precedenti, restano a
carico dei bilanci regionali per la parte eccedente le tariffe di cui
ai medesimi commi. Le regioni devono dare comunicazione al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di
bilancio di previsione e a consuntivo, delle risorse regionali
individuate sul proprio bilancio e destinate alla copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'adozione degli importi tariffari
stabiliti con propri provvedimenti e superiori alle tariffe massime
di cui al presente articolo.

Art. 6.
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente
con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2006

Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 230