Legge n° 64/07:  Abolita la quota fissa € 10.00 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

 

Qui di seguito pubblichiamo il testo coordinato del Decreto Legge 20.03.2007 n° 23 convertito con Legge n° 64/07 del 17.05.2007, G.U. n° 115 del 19.05.2007 (Abolizione quota fissa sulle ricette per le prestazioni di specialistica ambulatoriale).

La  quota  fissa  sulla  ricetta (euro 10.00) e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore (20.05.2007) 
della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31 dicembre  2007. 



 

        
 
(Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19-5-2007)  
 
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  decreto-legge  20 marzo  2007,  n. 23, recante disposizioni
urgenti  per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore
sanitario,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 maggio 2007
 
                             NAPOLITANO
 
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
 
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
 
                              Turco, Ministro della salute
 
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
                                  -----------
 
                            
 
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 Marzo 2007, n. 23  
 Testo del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2007), 
 
coordinato con la legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64 
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), 
recante: 
"Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, 
nonche' in materia 
di quota fissa sulle ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.". 
(GU n. 115 del 19-5-2007 )  

 

 

Art. 1.
 
  1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001,  n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo
2001-2005 nei confronti delle regioni che:
    a) al  fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore
sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro
e  accedono  al  fondo  transitorio di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) al  fine  dell'ammortamento  del  debito accumulato fino al 31
dicembre  2005,  ai  sensi  di  quanto  disposto dalla lettera e) del
medesimo   articolo  1,  comma 796,  ed  in  via  ulteriore  rispetto
all'incremento   nella   misura  massima  dell'addizionale  regionale
all'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'aliquota
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  destinano  al
settore  sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote
di  manovre  fiscali  gia'  adottate  o  quote  di  tributi  erariali
attribuiti  alle  regioni  stesse  ovvero, nei limiti dei poteri loro
attribuiti  dalla  normativa statale di riferimento ed in conformita'
ad  essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo
tale  da  assicurare  complessivamente  risorse  superiori rispetto a
quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.
((  1-bis. Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono
tempestivamente  trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze
al  Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza
dell'istituto,  anche  ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di
responsabilita' amministrativa e contabile.))
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il  periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi
seguenti  fino  all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della
Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione
entro  il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri
della  salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
1,  comma  180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
1,  comma  796,  lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   l'addizionale   all'IRPEF   e   le  maggiorazioni
dell'aliquota   dell'IRAP  si  applicano  nella  misura  prevista  al
comma 174,  ultimo  periodo,  dell'articolo 1 della medesima legge n.
311  del  2004.  Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle
quali,  in  attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge
n.   311   del   2004,   e  successive  modificazioni,  sia  scattato
formalmente,  in  modo  automatico,  l'innalzamento  dell'addizionale
regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche e della
maggiorazione  dell'aliquota  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive  e,  a  seguito  del  raggiungimento  dell'accordo  con il
Governo,  di  cui  all'articolo 1,  comma  1-bis, del decreto-legge 7
giugno  2006,  n.  206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio  2006,  n.  234,  tale  innalzamento  non sia stato applicato.
Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 796,
lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  3.  Per  le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, a titolo di
regolazione  debitoria,  la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno
2007.  Le  predette  disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni  interessate  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentito il
Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base
dei  debiti  accumulati  fino  al  31 dicembre  2005, della capacita'
fiscale   regionale   e   della   partecipazione   delle  regioni  al
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario.  Nell'ambito  dei predetti
piani  di rientro sono disciplinate le modalita' di monitoraggio e di
riscontro  dell'estinzione  dei  debiti.  Alla  relativa copertura si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ((Il decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di cui al presente comma e'
trasmesso  alle  competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito  il  Ministro  della  salute,  trasmette  al  Parlamento  una
relazione    sullo   stato   del   monitoraggio   e   del   riscontro
dell'estinzione dei debiti.))
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
((Art. 1-bis.))
 
((  1.  L'importo  della  manovra derivante dalle disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma  796,  lettera p), primo periodo, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296, e' rideterminato per il solo anno 2007 da
811  milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di
cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del
finanziamento   del   Servizio   sanitario  nazionale,  cui  concorre
ordinariamente  lo  Stato,  e'  incrementato  per  l'anno 2007 di 511
milioni  di  euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni
con  i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente
la  quota  fissa  sulla  ricetta e' abolita con effetto dalla data di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino  al  31 dicembre  2007.  Il  comma  1 dell'articolo 6-quater del
decreto-legge   28   dicembre   2006,   n.   300,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2007, n. 17, e' abrogato.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1, pari a 511
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
    a) quanto    a   100   milioni   di   euro   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    b) quanto   a   411  milioni  di  euro  mediante  utilizzo  delle
disponibilita'   del   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche  comunitarie  di  cui  all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987,  n.  183,  che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnate, in
deroga  all'articolo  1,  comma  46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, al Fondo sanitario nazionale.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))
 
 
 
 
Art. 2.
 
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.