Equitalia Servizi Spa : Limiti al blocco dei pagamenti (Decreto MEF n. 40/08)

 

Giungono da diverse Regioni richieste di chiarimento circa la corretta applicazione delle procedure previste dal Decreto MEF n. 40 del 18.01.2008  riguardante la possibilità da parte di Equitalia Servizi Spa di esigere le somme dovute dai contribuenti, ovvero quelle iscritte nelle cartelle esattoriali, direttamente dai crediti che i contribuenti medesimi vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero dai mandati di pagamento che le Aziende Sanitarie Locali predispongono per la liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate.

In molti casi le Aziende Sanitarie Locali, collegate in via telematica al database di Equitalia Servizi Spa, bloccano l’erogazione dell’intero importo relativo al credito vantato dalle strutture erogatrici.

 

Giova, pertanto, conoscere l’esatta formulazione del dispositivo di Legge dal quale si evince chiaramente che il blocco dei fondi deve essere limitato alla sola quota parte dovuta alla Equitalia Servizi Spa. La somma residua del mandato di pagamento deve comunque  essere accreditata alla strutture sanitaria creditrice.

 

Qui di seguito pubblichiamo il testo dell’art. 3  comma 4 del Decreto MEF n. 40 del 18.01.2008

 

art. 3
Effetti della verifica Testo: in vigore dal 29/03/2008
1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.

2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si e' verificato l'inadempimento,comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Clicca qui per visualizzare il testo integrale del decreto del 18.01.2008 n. 40 [file.pdf]