Lo Statuto
ARTICOLO
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Costituzione
E’
costituita la Federazione denominata
"COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA RAPPRESENTANTI I LABORATORI DI
ANALISI - FEDERLAB ITALIA" o anche
brevemente "FEDERLAB ITALIA", con durata
illimitata nel tempo.
La
Federazione ha sede legale in Roma (RM).
La
Federazione è disciplinata dagli art. 36 e
segg. del codice civile nonché dal presente
statuto. La Federazione non ha scopo di
lucro e non può distribuire utili.
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Finalità
La
Federazione si propone i seguenti scopi:
-
coordinare le iniziative di sviluppo e
sostegno promosse dalle Associazioni
Federate rappresentanti i laboratori di
analisi che operano sul territorio nazionale
al fine di promuovere e sollecitare
l’emanazione o il perfezionamento di
normative e provvedimenti legislativi
inerenti l’attività svolta dalla categoria a
livello nazionale;
-
rappresentare gli Associati nei rapporti con
il Parlamento ed il Governo per la
definizione delle condizioni generali
inerenti i laboratori di analisi, nonché
con le associazioni sindacali o di
categoria, le forze politiche, le
istituzioni competenti nella regolazione dei
suddetti servizi o in cui vengono prese
iniziative e/o decisioni afferenti alla
categoria a livello nazionale;
-
promuovere iniziative politiche e sociali
finalizzate alla tutela degli interessi
degli Associati a livello nazionale mediante
azioni tendenti alla valorizzazione
dell’attività svolta dalla categoria;
-
rappresentare, a livello nazionale, gli
interessi degli Associati nell’ambito della
contrattazione collettiva e nel campo dei
rapporti sindacali in genere;
-
organizzare manifestazioni, editare
pubblicazioni e promuovere ogni iniziativa
finalizzata a sostenere ed integrare
l’azione per il raggiungimento degli scopi
sociali e dei fini istituzionali;
-
svolgere attività di studio e ricerca
predisponendo proposte di legge e
provvedimenti amministrativi da presentare
alle Autorità competenti in sede nazionale,
nonché svolgere attività di aggiornamento
degli Associati sulla normativa inerente la
categoria;
-
rappresentare gli Associati nelle
organizzazioni nazionali ed internazionali
di settore promuovendo scambi di studi,
esperienze di coordinamento di iniziative;
-
promuovere e favorire ogni eventuale
iniziativa di carattere sociale, culturale
e/o sanitario che miri a consentire lo
sviluppo dei laboratori di analisi sul
territorio nazionale;
-
promuovere ed evidenziare la necessità di
una presenza capillare sul territorio dei
laboratori di analisi per consentire agli
utenti di accedere più facilmente alle
prestazioni nel proprio ambito territoriale
di appartenenza;
-
promuovere la creazione di posti di lavoro
nel settore;
-
promuovere iniziative politiche e sociali
finalizzate a coinvolgere i cittadini, anche
mediante la costituzione di associazioni o
altre organizzazioni, per il perseguimento
dei fini istituzionali.
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Modalità
di ammissione e diritti degli associati
Possono
partecipare alla Federazione tutte le
Associazioni che rappresentano, promuovono e
coordinano la gestione di laboratori di
analisi cliniche in ambito nazionale,
regionale e territoriale in genere e
condividono gli scopi della medesima.
L’adesione alla Federazione consente
all’ente associato di indicare nelle
comunicazioni al pubblico l’aderenza al
"COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA RAPPRESENTANTI I LABORATORI DI
ANALISI - FEDERLAB ITALIA".
Per
aderire alla Federazione gli enti dovranno
presentare al Consiglio Direttivo Nazionale
domanda di ammissione sottoscritta dal
rappresentante legale e corredata dalle
delibere degli organi competenti.
Ogni
associato ha il diritto:
- di
partecipare all’Assemblea Generale - qualora
in regola con il pagamento della quota
associativa annuale - e di votare
direttamente o per delega;
- di
esprimere un numero di voti proporzionato al
numero delle strutture di laboratorio
associate a ciascun ente aderente alla
Federazione, sulla base dei seguenti
parametri:
• da 1
(uno) a 50 (cinquanta) strutture di
laboratorio associate: 1 (uno) voto;
• da 51
(cinquantuno) a 100 (cento) strutture di
laboratorio associate: 2 (due) voti;
• da 101
(centouno) a 150 (centocinquanta) strutture
di laboratorio associate: 3 (tre) voti;
• da 151
(centocinquantuno) a 200 (duecento)
strutture di laboratorio associate: 4
(quattro) voti;
• da 201
(duecentouno) a 300 (trecento) strutture di
laboratorio associate: 5 (cinque) voti;
• oltre
300 (trecento) strutture di laboratorio
associate: 7 (sette) voti;
- di
conoscere i programmi con i quali la
Federazione intende attuare gli scopi
sociali;
- di
partecipare alle attività promosse dalla
Federazione;
- di dare
le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni
socio è obbligato:
- ad
osservare le norme del presente statuto, del
regolamento nonchè le deliberazioni adottate
dagli organi competenti e a comunicare
eventuali informazioni utili per le finalità
della Federazione;
- al
versamento annuale del contributo
associativo stabilito dall'Assemblea
Generale;
- a
svolgere le attività preventivamente
concordate;
- a
mantenere un comportamento conforme alle
finalità della Federazione.
Nel caso
in cui a richiedere l’adesione alla
Federazione siano Associazioni identificate
da una medesima sigla associativa e/o
sindacale che abbiano una presenza diffusa
sul territorio ma operino anche a livello
regionale alla stregua di Associazioni non
rappresentate da un’unica sigla associativa
nazionale - è possibile una loro autonoma
ammissione alla Federazione. Tuttavia, per
tali Associazioni dovrà essere nominato un
unico rappresentante il quale avrà diritto
ad esprimere il proprio voto calcolato in
rapporto al numero delle strutture di
laboratorio associate a ciascun ente
regionale. Qualora un ente rappresentativo
di una medesima sigla a livello nazionale
sia associato alla Federazione, le strutture
di laboratorio considerate ai fini della
determinazione del numero dei voti spettante
a tale ente non potranno essere nuovamente
conteggiate nel calcolo dei voti per le
Associazioni regionali aventi la medesima
sigla ed aderenti singolarmente alla
Federazione. In tal caso, il diritto di voto
del rappresentante delle Associazioni
regionali si considera sospeso.
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Esclusione degli Associati
L'esclusione di un Associato può essere
deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale
in caso di mancata osservanza degli obblighi
statutari, col voto di almeno due terzi dei
suoi componenti, tra cui, in via
esemplificativa e non tassativa:
-
inadempimento dell’obbligo di effettuare le
contribuzioni previste dal presente statuto;
-
estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo
dovuta;
-
apertura di procedure di liquidazione;
- gravi
condanne penali;
-
condotta incompatibile con il dovere di
collaborazione con gli Associati della
Federazione.
Nonostante l'esclusione, gli obblighi
contributivi cessano solo al 31 (trentuno)
dicembre dell’anno in corso.
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Nomina
Rappresentanti
Ogni
Associazione aderente alla Federazione è
tenuta a comunicare il nominativo del
rappresentante permanente in seno alla
Federazione scelto all'interno dell'ente
associato tra i suoi amministratori o
dirigenti. La stessa procedura deve essere
seguita nel caso di sostituzione del
medesimo. Ove non venga provveduto alla
comunicazione di cui sopra l'associato è
rappresentato dal suo legale rappresentante.
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6
Fondo
comune ed entrate della Federazione
Il fondo
comune della Federazione è costituito
inizialmente dai contributi in denaro
conferiti all'atto della costituzione. In
seguito, il fondo potrà essere incrementato
con:
- le
quote annuali versate dalle Associazioni
nella misura determinata dal Consiglio
Direttivo Nazionale;
-
acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili
ed immobili pervenuti, a qualsiasi titolo
alla Federazione, per incremento del fondo;
-
contributi da parte di enti pubblici e
privati o persone fisiche;
-
sopravvenienze attive non utilizzate per il
conseguimento degli scopi istituzionali;
-
elargizioni o avanzi netti di gestione
nonché utili derivanti dall’organizzazione
di attività commerciali strettamente
connesse o di quelle accessorie a quelle
statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
Potranno
essere richiesti dei contribuiti ulteriori
rispetto alla quota ordinariamente versata
nel caso di iniziative ed attività
straordinarie e non programmate, per il
raggiungimento delle finalità della
Federazione. E' comunque fatto salvo
l'obbligo di provvedere alla conservazione
ed al mantenimento del fondo.
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Organi
della Federazione
Sono
organi della Federazione:
- il
Presidente;
- il Vice
Presidente;
- il
Tesoriere;
-
l'Assemblea Generale;
- il
Consiglio Direttivo Nazionale;
- il
Collegio Sindacale, qualora nominato.
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8
Il
Presidente
Il
Presidente è eletto dalla maggioranza
assoluta dei componenti dell’Assemblea
Generale dei Soci. Al Presidente spetta la
rappresentanza della Federazione nei
rapporti con i terzi e in giudizio e, sulla
base delle direttive emanate dall'Assemblea
Generale e dal Consiglio Direttivo
Nazionale, è competente per l'ordinaria
amministrazione della Federazione. In caso
di necessità e urgenza il Presidente può
compiere atti di straordinaria
amministrazione; in tal caso deve convocare
contestualmente il Consiglio Direttivo
Nazionale per la ratifica del suo operato.
Il
Presidente convoca e presiede l'Assemblea
Generale e il Consiglio Direttivo
Nazionale, ne cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni, sorveglia il buon
andamento amministrativo della Federazione,
verifica l’osservanza dello Statuto e dei
regolamenti e ne promuove la riforma ove se
ne presenti la necessità. Il Presidente dura
in carica tre anni e può essere rieletto.
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Il Vice
Presidente
Il
Vice Presidente è eletto dalla maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea
Generale dei Soci. Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione qualora questi sia impedito
all'esercizio dei propri compiti. Il Vice
Presidente opera su delega scritta del
Presidente, dura in carica tre anni e può
essere rieletto.
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Il
Tesoriere
Il
Tesoriere cura la gestione finanziaria,
amministrativa e contabile della
Federazione. Per i compiti connessi
all'attività di Tesoreria, il Presidente,
con l'approvazione del Consiglio Direttivo
Nazionale, può conferirgli la firma sociale.
Il
Tesoriere dura in carica tre anni e può
essere rieletto.
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Assemblea
Generale
L’Assemblea Generale, composta dai
rappresentanti delle Associazioni aderenti
alla Federazione in regola con il pagamento
delle quote associative, è l’organo sovrano
della Federazione. Essa esercita le funzioni
di indirizzo in riferimento alle politiche
ed ai programmi generali della Federazione e
delibera in ordine alle materie ad essa
riservate dalla legge e dal presente statuto
nonché su ogni altro argomento che il
Consiglio Direttivo Nazionale ritenga di
sottoporre alla sua approvazione.
L'Assemblea Generale inoltre:
-
provvede alla nomina del Presidente della
Federazione, del Vice Presidente, del
Tesoriere, dei membri del Consiglio
Direttivo Nazionale, del Presidente e dei
membri del Collegio Sindacale;
-
delibera sulle modifiche al presente
Statuto;
- approva
il bilancio preventivo annuale e il
rendiconto dell'esercizio;
-
determina l'importo delle quote associative
annuali;
- approva
i regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’attività della Federazione
per il raggiungimento degli scopi sociali;
-
delibera sull'eventuale destinazione di
utili di gestione comunque denominati,
nonché di fondi, riserve o capitale durante
la vita della Federazione stessa, qualora
ciò sia consentito dalla legge e dal
presente Statuto;
-
delibera lo scioglimento e la liquidazione
della Federazione e la devoluzione del
patrimonio.
L'Assemblea Generale è convocata dal
Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei suoi Associati. Le
riunioni sono tenute nel luogo di volta in
volta indicato nella convocazione. Essa si
riunisce almeno una volta all’anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo,
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Qualora particolari
esigenze lo richiedano, l'Assemblea Generale
potrà essere convocata entro 180
(centottanta) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
La
convocazione è fatta dal Presidente mediante
lettera telefax, e-mail o raccomandata,
contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione sia di
prima che di seconda convocazione e l'elenco
delle materie da trattare, spedita a tutti
gli aderenti all'indirizzo risultante dal
Libro degli aderenti alla Federazione.
In caso
di urgenza la convocazione avviene con
telegramma o telefax inviato con tre giorni
di preavviso.
L'Assemblea Generale è validamente
costituita ed atta a deliberare qualora in
prima convocazione siano presenti almeno la
metà dei suoi membri.
In
seconda convocazione, l'Assemblea Generale è
validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti. L'adunanza di seconda
convocazione non può svolgersi nello stesso
giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni
Associato ha diritto a un voto, esercitabile
anche mediante delega apposta in calce
all'avviso di convocazione. La delega può
essere conferita solamente ad altro membro
associato alla Federazione. Ciascun delegato
non può farsi portatore di più di tre
deleghe.
Le
deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per
l’approvazione dei regolamenti e le
modifiche statutarie occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei presenti
tanto in prima che in seconda convocazione.
Per le
deliberazioni di scioglimento della
Federazione e di devoluzione del suo
patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati tanto in
prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea Generale è presieduta dal
Presidente della Federazione o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente; in mancanza di quest'ultimo, su
designazione dei presenti, da un altro
membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il
Presidente della Federazione è assistito da
un Segretario nominato in apertura di ogni
Assemblea, con il compito di coadiuvare il
Presidente nella redazione del verbale della
seduta.
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Il
Consiglio Direttivo Nazionale
Il
Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dalla
maggioranza assoluta dell'Assemblea Generale
dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale è
composto, a scelta dell'Assemblea Generale,
da un minimo di tre ad un massimo di nove
membri, tra cui il Presidente, il Vice
Presidente ed il Tesoriere. I consiglieri
sono eletti tra i membri dell'Assemblea
Generale, durano in carica per tre anni
e sono rieleggibili. Qualora per
qualsiasi motivo venga meno la maggioranza
dei consiglieri, l'intero Consiglio
Direttivo Nazionale si intende decaduto e
occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso
di cessazione per qualsiasi motivo di un suo
membro, il Consiglio Direttivo Nazionale
provvede alla cooptazione. Il consigliere
cooptato dura in carica fino all'Assemblea
successiva durante la quale si procede alla
nomina di un nuovo consigliere che resta in
carica per il periodo di tempo residuo.
Al Consiglio Direttivo Nazionale sono
attribuite le seguenti funzioni:
- la
gestione della Federazione in ogni suo
aspetto secondo gli indirizzi delineati
dall'Assemblea Generale e, in particolare,
il compimento di atti di amministrazione
ordinaria e straordinaria in relazione agli
indirizzi ricevuti;
- la
predisposizione del bilancio preventivo e
del rendiconto consuntivo della Federazione
nonché le relazioni di accompagnamento di
detti progetti da presentare all’Assemblea
Generale;
-
l'ammissione o l'esclusione degli Associati.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale è convocato
dal Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta
richiesta da almeno due terzi dei
Consiglieri. La convocazione è fatta dal
Presidente mediante lettera telefax, e-mail
o raccomandata, contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora della riunione
sia di prima che di seconda convocazione e
l'elenco delle materie da trattare, spedita
a tutti i componenti del Consiglio Direttivo
Nazionale almeno cinque giorni prima
dell'adunanza. Per accettazione unanime, il
Consiglio Direttivo Nazionale può decidere
la trattazione di argomenti non iscritti
all'ordine del giorno; esso è comunque
validamente costituito ed atto a deliberare,
anche in assenza delle suddette formalità di
convocazione, qualora siano presenti tutti i
suoi membri. In tal caso la trattazione
degli argomenti deve avvenire per
accettazione unanime dei membri del
Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio
Direttivo Nazionale è validamente costituito
sia in prima che in seconda convocazione
qualora siano presenti almeno la metà dei
suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo Nazionale sono assunte a
maggioranza dei voti. Il voto non può essere
dato per rappresentanza.
Le
delibere constano da apposito verbale
redatto su apposito libro e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario nominato in
apertura di ogni assemblea.
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Collegio
Sindacale
Il
controllo sulla regolarità contabile e la
vigilanza sulla gestione economico -
finanziaria della Federazione sono affidate
ad un Collegio Sindacale composto da tre
membri nominati dall'Assemblea Generale che
durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il
Collegio Sindacale verifica la consistenza
di cassa della Federazione e vigila
sull'andamento della gestione economica e
finanziaria della Federazione, riferendone
all'Assemblea Generale con una relazione sul
conto consuntivo.
Il
Presidente del Collegio Sindacale può essere
invitato a partecipare senza diritto di voto
alle riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale.
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14
Libri
della Federazione
Oltre
alla tenuta dei libri prescritti dalla
legge, la Federazione tiene i libri verbali
delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo Nazionale, delle adunanze del
Collegio Sindacale e il Libro degli
Associati alla Federazione.
ARTICOLO
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Bilancio
Consuntivo
Gli
esercizi della Federazione chiudono il 31
(trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio è obbligatoriamente predisposto un
bilancio consuntivo. I bilanci debbono
restare depositati presso la sede della
Federazione nei 15 (quindici) giorni che
precedono l'Assemblea Generale convocata per
la loro approvazione a disposizione degli
Associati. Le copie richieste sono fatte
dalla Federazione a spese del richiedente.
Gli utili di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale devono
essere impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO
16
Scioglimento
In caso
di scioglimento della Federazione per
qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto, con delibera dell’Assemblea
Generale, ad altri enti che perseguano
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica
utilità.
ARTICOLO
17
Legge
Applicabile
Per
disciplinare ciò che non sia previsto nel
presente Statuto, si deve far riferimento
alle norme in materia di Enti contenute nel
libro I del Codice Civile. |